PROGETTO DI DISTRIBUZIONE. procedente Condominio

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2020
Flotoscana pubblicato 13 maggio 2020

Buonasera,

in qualità di professionista delegato alla vendita mi ritrovo a dover predisporre la bozza del progetto di distribuzione.

unica formalità pregiudizievole sull'immobile venduto è il pignoramento trascritto dal Creditore procedente che è un condominio

L'avvocato del condomio ha precisato che il credito del condomio come privilegiato

Pertanto mi chiedo non è chirografario ?

Seconda domanda parte di tale credito dovrà essere pagata dall'aggiudicatario visto che nel decreto di trasferimento viene precisato che “si avvisa l’aggiudicatario che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, co. 4 disp. att. c.p.c., lo stesso è obbligato, solidalmente con l’esecutato, al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso ed all’anno precedente e che potrà conoscerne l’esatto ammontare contattando l’amministratore”?

Terza domanda Se l'aggiudicatario deve pagare parte del debito che è anche il credito vantato dal creditore procedente , quale sarà l'importo che dovrò inserire all'interno del progetto di distribuzione?

Preciso che il ricavato della vendita sarà sufficiente a coprire solo le spese in prededuzione e il 50% delle spese legali sostenute dal procedente nell'interesse della massa dei creditori, risulta pertanto integralmente insoddisfatti il credito del creditore procedente. (Prima della vendita l'avvocato del creditore procedente insistette affinchè si facesse un ultimo esperimento nonostante lo avessi informato che il ricavato non avrebbe coperto il credito)

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato rappresentando preliminarmente che i crediti per oneri condominiali non sono assistiti da alcun privilegio, sicché gli stessi vanno considerati al chirografo (nel caso prospettato dalla domanda, peraltro, ci pare di capire che non cambierebbe nulla).

Quanto al subentro dell’acquirente, osserviamo che la norma di cui all’art. 63 disp. att. c.c. prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Questo semplicemente vuol dire che il condominio può agire per il pagamento di questi oneri anche nei confronti dell’acquirente, ma questo non ha nulla a che vedere con il piano di riparto, né tanto meno si traduce nel fatto che l’aggiudicatario debba versare alla procedura somme ulteriori rispetto al saldo prezzo ed alle spese di trasferimento.

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