PROGETTO DI DISTRIBUZIONE- crediti tributari

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2020
Flotoscana pubblicato 13 maggio 2020

Buonasera,

in qualità di professionista delegato alla vendita mi ritrovo a dover predisporre la bozza del progetto di distribuzione per una procedura esecutiva immobiliare -prima vendita avvenuta nel 2017 venduto nel 2019 al 4 esperimento

Intervento di Equitalia che risale nel 2014

Ha indicato in privilegio i seguenti codici tributo

4001 2010 35350

4110 2010 35350

4105 2010 35350

precisando come riferimento normativo RNI001

 

È corretto?Non sono chirografari?

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2020

Il codice tributo 4001 si riferisce all’IRPEF, per cui si tratta di credito privilegiato.

Anche il codice 4110 si riferisce all’Irpef (interessi), così come il codice 4105 (sanzioni IRPEF).

Si tratta di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare a norma dell’art 2752, con collocazione sussidiaria sugli immobili a norma dell’art. 2776. Questo vuol dire che prevalgono sui crediti chirografari.

Tuttavia, quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:

a) di avere inutilmente esaurito l’esecuzione mobiliare;

b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;

c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.

La giurisprudenza ha chiarito che l’onere di dimostrare l’infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l’imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l’intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).

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