Progetto di distribuzione

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2020
giusca pubblicato 09 aprile 2020

Il coniuge del debitore esecutato, che ha spiegato intervento nella procedura esecutiva per il mantenimento non corrisposto, indica come proprio credito anche somme anteriori di oltre 5 anni alla data dell'intervento.

Il professionista delegato alle operazioni di vendita, nel formare il progetto di distribuzione, deve escludere tali crediti perchè prescritti, in assenza di idonea documentazione allegata dal creditore intervenuto comprovante l'interruzione della prescrizione? Peraltro, il titolo esecutivo, nella specie, è rappresentato dalla sentenza di separazione.

Che ne pensate?

Grazie.

 

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inexecutivis pubblicato 13 aprile 2020

A nostro avviso non è possibile espungere dal piano di riparto quella porzione di credito che, sulla scorta di una valutazione del professionista delegato, sia prescritta.

Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.

Per farlo, occorre muovere dalla premessa per cui a rappresenta una costante l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che intende farlo valere (cfr., ex multis, Cass.

Sez. VI– L. 23/05/2019, n. 1435; sez. II, 18/06/2018, n. 15591; Sez. L, 13/07/2009, n. 16326; Sez. III, 19/01/2007 n. 1194).

Dunque, poiché il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è un ausiliario (sui generis) del giudice, non può rilevare d’ufficio la prescrizione, così come non può farlo il giudice che lo ha delegato, se non in presenza di una eccezione sul punto formulata dal debitore o da altro creditore.

giusca pubblicato 01 luglio 2020

Eccezione formulata dal debitore o da altro creditore anche in sede di osservazioni al progetto di distribuzione redatto dal delegato? Oppure è necessario avviare un'azione (opposizione all'esecuzione), ovviamente nei termini di legge, contro il creditore intervenuto?

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2020

Entrambe le modalità sono idonee. A prescindere dalla vaste formale, è sufficiente che una delle altre parti della procedura sollevi l'eccezione di prescrizione, Non rilevano le modalità attravers cui questo avviene. Chiaramente, la sede "naturale" in cui queste contestazioni trovano la loro collocazione è l'art. 512 cpc.

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