PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

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  • Ultimo messaggio 13 marzo 2020
Flotoscana pubblicato 11 marzo 2020

Buonasera,

in qualità di professionista delegato alla vendita mi ritrovo a dover predisporre la bozza del progetto di distribuzione.

unica formalità pregiudizievole sull'immobile venduto è il pignoramento trascritto dal Creditore procedente che è un condominio.

Pertanto mi chiedo inserisco l'importo del pignoramento come credito privilegiato ?

il creditore procedente ha sostenuto spese per promuovere una procedura incidentale di accettazione di eredità vanno considerate come spese di giustizia, unitamente alle spese legali ?

 

grazie

inexecutivis pubblicato 13 marzo 2020

A nostro avviso tutte le spese indicate nella domanda vanno qualificate come spese “prededucibili”, espressione con la quale si indica, in sede esecutiva, i crediti che godono del privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

Si tratta dei “crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.

Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all’art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l’esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in “prededuzione” sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale “i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi”), 2770 c.c. (il quale dispone che “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) e 2777 c.c. (in forza del quale “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).

Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell’esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all’art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell’interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.

Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell’esecuzione.

Si devono inoltre ritenere privilegiate le spese sostenute dai creditori per resistere ai giudizi di opposizione all’esecuzione a meno che l’oggetto del giudizio sia limitato alla sola posizione del creditore e non influisca sulla permanenza della procedura esecutiva.

Sulla scorta di questi criteri, riteniamo quindi che anche le spese sostenute per far accertare la qualità di erede del debitore esecutato andranno collocate in privilegio.

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