PROFESSIONISTA DELEGATO CON FUNZIONI DI CUSTODE, MAGGIOR COMPENSO?

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  • Ultimo messaggio 18 ottobre 2020
paolo_1222 pubblicato 17 ottobre 2020

Buonasera, il professionista delegato che si occupa anche delle attivita' di custode percepisce una somma aggiuntiva da parte dell'aggiudicatario?

Le spese per l'attivita' del custode gravano solo sula procedura?

Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

Il professionista delegato che sia anche custode ha diritto al compenso per lo avolgimento delle attività custodiali. Le spese ed il compenso dovuti al custode, in quanto spese di giustizia, troveranno collocazione in sede di riparto con il privilegio di cui agli artt. 2755, 2770, 2777 c.c..

Trattandosi di attività funzione agli interessi di tutti i creditori, essi gravano sulla procedura medesima.

La liquidazione del compenso spettante al custode è effettuata dal giudice dell’esecuzione con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell’art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Esso ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass., Sez. VI – II, Ordinanza n. 20640 del 31 agosto 2017). Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4423).

Il compenso deve essere determinato in applicazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 15 maggio 2009 n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52. Essi quantificano i compensi spettanti al custode dei beni immobili nelle esecuzioni immobiliari con puntuale specificazione di tutte le attività del custode e con indicazione di quelle comprese nel compenso base e di quelle per cui sono previste voci integrative (ulteriori criteri sono previsti per le esecuzioni mobiliari) disponendo che essi siano determinati complessivamente in percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione ovvero al valore di stima, con un meccanismo di percentuali decrescenti per scaglioni progressivi, specificandosi al comma primo dell’art. 2 che è comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.

Il meccanismo non è del tutto rigido, essendo riconosciuta al giudice dell’esecuzione la discrezionalità di ridurre il compenso sino alla metà quando l’immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell’incarico o di aumentarlo sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell’incarico.

In aggiunta al compenso unitario l’art. 3 d.m. 80/2009 prevede poi specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali: a) per la riscossione di canoni di locazione e per il rinnovo nonché per la disdetta e la stipula di contratti di godimento (compenso pari ad una percentuale compresa tra il 3 ed il 4% sull’ammontare delle somme incassate); b) per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e per la promozione di ogni altra azione (anche esecutiva) necessaria a conseguire la disponibilità del bene, per la partecipazione alle assemblee condominiali, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per la regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili, per la direzione e il controllo delle attività di asporto e trasferimento delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell’immobile pignorato (è previsto un aumento variabile tra il 5% e il 20% del compenso base).

Infine, il comma 6 dell’art. 2 riconosce al custode un rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche.

Il regolamento contempla altresì l’ipotesi di chiusura anticipata o di estinzione della procedura prima della vendita stabilendo che il compenso, determinato avuto riguardo al valore del bene indicato nell’ordinanza di vendita o, in mancanza, nella perizia di stima, sia ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta.

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