Procura speciale notarile o Scrittura privata autenticata

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javi pubblicato 02 novembre 2021

Buon pomerggio,

sarei interessato a parteciapre alla vendita di una casa all'asta. Non sono sposato e vorrei che l'immobile, in caso di aggiudicazione, possa essere intestato sia a me che alla mia compagna.
Sull'avviso di vendita viene riporato il seguente punto:

- Se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Essendo la vendita telematica e dovendo io trasmettere l'offerta tramite la mia casella di posta elettronica certificata mi chiedevo se bastasse una scrittura privata autenticata (su internet ho letto che si può fare in comune ma alcuni dicono non sia valida per rilasciare la procura), oppure debba necessariamente ricorrere ad un notaio per effettuare una procura speciale notarile che ha un costo ben più alto (250 euro ).

Grazie mille.

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inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

Come abbiamo detto in altre occasioni, il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Quindi la previsione del bando è corretta.

Problematico è capire se questa scrittura privata possa essere autenticata dal segretario comunale.

A questo proposito l’art. 21 d.P.R. 445/200 consente che possano autenticare le sottoscrizioni anche i segretari comunali.

Tuttavia, una lettura restrittiva di questa norma sembrerebbe provenire dall’art. 97, lett. c), d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede prevede che il segretario comunale e provinciale "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

vincdec10 pubblicato 06 novembre 2021

Buonasera. Un ente locale (comune,provincia,regione)pubblico oppure una associazione no profit possono partecipare alle vendite giudiziarie?

inexecutivis pubblicato 11 novembre 2021

La risposta è affermativa.

La partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.). La giurisprudenza ha ripetutamente scandito in proposito che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costitui[sce] il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730), e che il trasferimento immobiliare in sede esecutiva si perfeziona con “l’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”, contesto nel quale l’offerta di acquisto è “un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708).

Questa forma di esercizio dell’autonomia negoziale non viene tuttavia riconosciuta a chicchessia. E così che essa è preclusa, in primis, al debitore esecutato . L’art. 571 c.p.c., è perentorio in proposito, stabilendo che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge  Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).

Allo stesso modo, esso non opera per le persone giuridiche rispetto al pignoramento che affligga i beni del socio. A tale ultimo proposito si è osservato in giurisprudenza (ma con indicazioni di sistema idonee a riverberare i loro effetti al di là del decisum) che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l’offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio sociale, anche nell’i­potesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. Così argomentando, è stata ritenuta legittima l’offerta formulata da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, trattandosi di soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finanche rappresentative di essa (Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).

Sulla scorta di questa ricostruzione siamo convinti del fatto che l'offerta di acquisto possa essere certamente depositata da un ente locale o da una associazione.

vincdec10 pubblicato 10 dicembre 2021

Ok grazie per le informazioni. Ma mi sorge un altro dubbio un un'istituto di vendite giudiziarie può partecipare ad un asta per la quale non ha ricevuto nessun incarico come commissario dal g.e?

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

L’art. 7, D.M. Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 sancisce il divieto per l’istituto vendite giudiziarie (nonché per le persone addette all’istituto e per i loro parenti o affini entro il secondo grado) di rendersi acquirente dei beni per il suo tramite liquidati. Riteniamo tuttavia che ragioni di opportunità dovrebbero escludere che l'ivg partecipi alle vendite del circondario e che in caso contrario sarebbe opportuno che ad essi non venissero delegate vendite.

vincdec10 pubblicato 12 dicembre 2021

Capisco. Ma io mi riferivo al caso in cui potesse eventualmente partecipare un ivg al di fuori del circondario del tribunale in cui vi è la procedura esecutiva. Il quale igv non abbia ricevuto nessun incarico di vendita per l'immobile in questione...

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

La legge non lo vieta, ma a nostro avviso una condotta di questo tipo sarebbe assai inopportuna.

vincdec10 pubblicato 16 dicembre 2021

Capisco. In quali condizioni si rende necessaria nella vendita forzata la modalità a mezzo commissionario da parte del g.e?

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

La legge non prevede casi specifici, rimettendo la valutazione al giudice, che ad essaricorre quando i beni hanno valori standard di mercato.

È generalmente condivisa in dottrina l’affermazione per cui la vendita a mezzo commissionario può svolgersi libera dai rigori tipici della vendita senza incanto, alla quale invece si applicherebbero, analogicamente, gli artt. 571 e ss c.p.c.. Segnatamente, la vendita a mezzo commissionario sembra essere, nel disegno normativo, un modello di vendita flessibile, da disegnarsi su misura tenuto conto, di volta in volta, della tipologia di beni da liquidare, tanto da potersi declinare secondo taluni anche secondo lo schema della trattativa privata.

 

vincdec10 pubblicato 21 dicembre 2021

Capisco. Cosa si intende precisamente per valori standard? La vendita commissionaria può essere proposta sottoposta come apposita istanza al G.e anche da parte dei creditori e/o esecutato? Eventualmente può essere proposta anche in caso di vendita fuori asta?

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2021

Certamente l'esecutato è legittimato a richiederla, così come i creditori, poichè si tratta di parti della procedura.

I valor istandard sono quelli che sono più o meno fissi. ad esempio se vendo una partita di tondini di ferro è noto che essi hanno un certo valore, più o meno individuato ed individuabile.

vincdec10 pubblicato 24 dicembre 2021

Ok perfetto. Ma esiste un modello,un apposita istanza ai sensi art 532 cpc da formulare al G.e?

Tale tipologia di vendita ha lo stesso carattere traslativo e purgativo della vendita forzata..nel senso che si ci conclude sempre con l'emissione di in decreto di trasferimento emesso dal G.e a favore dell'acquirente?

inexecutivis pubblicato 29 dicembre 2021

Non esistono modelli predeterminati, ma gli effetti della vendita sono identici sul piano dell'effetto traslativo e dell'effetto purgativo.

Ricordiamo, a proposito dell'effetto traslativo, che nella vendita mobiliare il trasferimento si determina per effetto del versamento del saldo prezzo, non essendo necessaria la pronuncia di un decreto di trasferimento (Cass. n. 25329 del 25/10/2017; Cass. n. 5466 del 18/06/1997).

vincdec10 pubblicato 30 dicembre 2021

Capisco ma vorrei sapere quali sono le fasi.. ed in particolar modo come si conclude la vendita a mezzo commissionario, ovvero l'aggiudicatario/acquirente in base a quale titolo di provenienza acquista il bene immobile pignorato?

Esistono poi delle differenze nella vendita effettuata per il tramite del commissionario o dell'amministratore giudiziario?

robertomartignone pubblicato 30 dicembre 2021

Mi pare che l ' esperto del forum abbia già risposto .

franco2 pubblicato 30 dicembre 2021

Buona sera a tutti

                sono intenzionato a partecipare ad un asta, ma nella perizia viene citato il seguente testo: 

 "Alla descrizione dello stato di fatto del bene si evidenzia quanto appreso dalla ditta esecutrice: - durante l'esecuzione dei lavori, a causa dell'utilizzo delle palancole, si è aperto un contezioso tra i condomini limitrifi e la ditta esecutrice stessa, per i danni provocati dalle vibrazioni. Tale contenzioso che pure è stato verificato da tutte le parti coinvolte ha portato ad una sentenza passata in giudicato (rg n *****/2015) nei confronti della ditta esecutrice per un totale di circa € 45.000 - Risulta pendente una controversia promossa dai condomini  XXX, XXXX, XXX  per un totale di circa € 79.000."

Vorrei capire, dal vs. esperto, se l'aggiudicatario si prenderà, in carico, anche i due conteziosi € 45.000 e € 79.000, o restano a in capo dell'esecutato.  Se in carico all'aggiudicatario in che fase procedurale vanno liquidati.

Grato per la Vs. consueta  disponibilità, porgo cordiali saluti.

robertomartignone pubblicato 30 dicembre 2021

Dovrebbe essere piu' chiaro se è possibile , dato che non si capisce di chi è a favore il risarcimento dell ' esecutato o di tutti i condomini limitrofi ? poi tali lavori sono stati eseguiti ? 

inexecutivis pubblicato 31 dicembre 2021

La domanda è effettivamente genericha, ma il linea di massima ci pare di capire che per l'aggiudicatario non ci saranno problemi poichè si tratta di una domanda risarcitoria.

vincdec10 pubblicato 02 gennaio 2022

Buonasera.

In caso di vendita a mezzo commissionario di beni  immobili pignorati  il titolo in base al quale l'acquirente/aggiudicatario  acquista è un decreto di trasferimento o un apposito atto notarile ?

Lo stesso commissionario in caso di mancato pagamento del suo compenso per l'esecuzione dell'incarico puo procedere egli stesso ad acquistare per conto proprio il bene e a rivenderlo oppure può procedere con la vendita in danno nei confornti del compratore aggiudicatario?

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2022

Nel caso di beni immobili l'effetto traslativo (a differenza di quanto avviene per i beni mobili, la proprietà dei quali si trasferisce con il versamento del saldo) si realizza con il decreto di trasferimento.

Se l'aggiudicatario non versa i diritti, il commissionario, munito del decreto di liquidazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione, potrà agire esecutivamente contro l'aggiudicatario, così come qualsiasi altro creditore.

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