La risposta è affermativa.
La partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.). La giurisprudenza ha ripetutamente scandito in proposito che “l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costitui[sce] il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730), e che il trasferimento immobiliare in sede esecutiva si perfeziona con “l’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”, contesto nel quale l’offerta di acquisto è “un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708).
Questa forma di esercizio dell’autonomia negoziale non viene tuttavia riconosciuta a chicchessia. E così che essa è preclusa, in primis, al debitore esecutato. L’art. 571 c.p.c., è perentorio in proposito, stabilendo che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.
La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluniritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).
Allo stesso modo, esso non opera per le persone giuridiche rispetto al pignoramento che affligga i beni del socio. A tale ultimo proposito si è osservato in giurisprudenza (ma con indicazioni di sistema idonee a riverberare i loro effetti al di là del decisum) che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l’offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio sociale, anche nell’ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. Così argomentando, è stata ritenuta legittima l’offerta formulata da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, trattandosi di soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finanche rappresentative di essa(Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).
Sulla scorta di questa ricostruzione siamo convinti del fatto che l'offerta di acquisto possa essere certamente depositata da un ente locale o da una associazione.