Procura necessaria per partecipazione all'asta con procuratore per persona da nominare

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kambal pubblicato 11 dicembre 2018

Spett.Le Astalegale,

pongo i seguenti quesiti:

n. 1. se in una vendita senza incanto, l'offerente partecipa con procuratore per persona da nominare, che tipo di procura deve allegare all'offerta? Secondo me è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, giusto?

Nel caso in cui la procura utizzata è una semplice procura redatta dal legale e sottoscritta dalla parte con autenticazione di firma da parte dell'avvocato, come deve comportarsi il delegato alla vendita?

Deve escludere questa offerta?

n. 2. in una vendite telematiche senza incanto, qunado l'offerta è presentata da più persone, deve essere allegata la procura (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) rilasciata dagli altri offerente al titolare della casella di posta eletronnica certificata.

Nel caso in cui non si allega affatto la procura o nel caso in cui non si allega la procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il delegato come deve comportarsi?

Deve escludere l'offerta?

Ringrazio in anticipo per le risposte, il Vs forum è prezioso.

Cordialmente.

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inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2018

La domanda merita una risposta articolata.

In primo luogo dobbiamo rispondere distinguendo la partecipazione alla vendita con incanto dalla partecipazione alla vendita senza incanto.

Nel primo caso può essere rilasciata procura speciale ad un soggetto qualunque.

Nella vendita senza incanto, invece, si discute se la procura possa essere rilasciata solo in favore di un avvocato o anche in favore di un soggetto non avvocato.

Questo perché, mentre l’art. 579 c.p.c. (che disciplina la presentazione delle offerte nella vendita con incanto) afferma genericamente che le offerte possono essere fatte anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, l’art. 571 c.p.c. (per le vendite senza incanto) prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale”.

Registriamo sul punto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.

Conclusivamente, pur mantenendo nutrendo qualche perplessità sul punto (che sostanzialmente si incentrano nella inesistenza di ragioni che disciplinino il differente regime della partecipazione per delega nella vendita senza incanto e con incanto), riteniamo che per partecipare ad una vendita senza incanto (tenga presente che ormai la totalità delle vendite si svolge con questo sistema, poiché la vendita con incanto è stata sostanzialmente, anche se non formalmente, abrogata) senza essere presenti si debba conferire procura speciale ad un avvocato.

Altro nodo da sciogliere è se la procura debba essere rilasciata per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata), se sia sufficiente l’atto scritto, o se l’autentica possa essere apposta dal difensore ex art. 82 c.p.c..

È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, a mente dell’art. 1392 c.c., deve rivestire la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere.

La procura può essere generale o speciale, a seconda che conferisca al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività piuttosto che singoli atti giuridici.

Dalla previsione di cui all’art. 1708, secondo comma, c.c. si ricava poi il principio in forza del quale la procura generale non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, e tali sono, notoriamente, gli atti dispositivi della sfera patrimoniale.

Ciò premesso, taluna dottrina ha sostenuto che il conferimento della procura speciale non richiede l’utilizzo di formule sacramentali, salvo l’atto scritto (in questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la risalente sentenza n. 499 del 20 febbraio 1963).

Verso l’opposta soluzione conducono invece alcuni elementi normativi. In particolare, la soluzione che predica la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata troverebbe conferma normativa nell’art. 591 bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve “ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.”, dal che si ricava il precipitato per cui se nell’offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell’atto pubblico, anche nell’offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima forma.

Nella stessa direzione si muove il d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, il quale prevede che “Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita  telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine”.

Quanto alla possibilità che la sottoscrizione della scrittura privata possa essere autenticata dal difensore, essa parrebbe esclusa dal fatto che la presentazione dell’offerta di acquisto non è attività processuale, bensì attività negoziale che produce effetti processuali. In questo senso appare orientata la giurisprudenza anche se la casistica di cui la stessa si è occupata è eccentrica rispetto alla questione qui trattata.

Si è detto, ad esempio, chenon è certo ravvisabile nella vendita forzata un incontro di consensi tra soggetti - l’offerente ed il Giudice - produttivo dell’effetto traslativo, non potendosi fondere l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Giudice con un atto di autonomia privata incompatibile con la pubblicità della funzione. E tuttavia la strumentalità di tutte le attività compiute nel corso dell’iter procedurale rispetto all’esercizio del potere espropriativo non esclude che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisca il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730).

Anche di recente, la suprema Corte ha ribadito chesebbene si affermi correntemente che non vi sia alcuna differenza, dal punto di vista economico, tra la vendita forzata e la vendita volontaria, poiché la funzione e lo scopo della prima sono comunque la trasformazione di un bene fungibile, appartenente al patrimonio del debitore, in denaro, la differenza è invece sensibile dal punto di vista giuridico, non potendo assimilarsi la vendita forzata all’incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, visto che – al contrario - essa si articola nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”; in questo contesto, ha concluso la Corte, l’offerta di acquisto è un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

A questo va aggiunto il principio per cui “non sono parti del processo esecutivo coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesta un contrasto - ancorché non formalizzato con l'opposizione agli atti esecutivi - ove essi siano coinvolti e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012).

Sulla scorta di questi dati è possibile ricavare l’assunto per cui colui che presenta l’offerta compie un atto dispositivo della propria sfera giuridico patrimoniale poiché si obbliga, in caso di aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo ed all’acquisto della proprietà del bene staggìto. Se ne deve allora ricavare che l’offerta di acquisto è atto negoziale (sebbene la produzione dei suoi effetti sia sospensivamente condizionata all’aggiudicazione) che spiega effetti processuali e che pertanto rimane soggetta alla disciplina propria dei negozi giuridici, in quanto compatibili con la particolare natura del processo di esecuzione, ivi compresa quella dei vizi del consenso ( In questi termini si è implicitamente espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15729 del 18 luglio 2011, la quale nel rigettare un’opposizione agli atti esecutivi in cui l’offerente chiedeva l’annullamento della propria offerta sostenendo di averla proposta poiché indotto in errore dalle inesatte informazioni contenute nell’avviso di vendita, ha ritenuto che nel caso di specie difettasse il requisito della riconoscibilità dell’errore, così come richiesto ai fini del rimedio annullatorio dall’art. 1428 c.c).

In senso difforme rispetto a queste riflessioni si pone la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988. In quella occasione i giudici di legittimità, affrontando il caso della possibilità che nella vendita senza incanto potessero essere presentate offerte di acquisto da parte di un procuratore speciale non avvocato,  si sono pronunciati negativamente sull’argomento, ravvisando nella partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare un’attività processuale disciplinata dall’art. 82 c.p.c., con la conseguenza che, anche per la vendita senza incanto, dovesse valere il principio per cui, salva diversa disposizione di legge, davanti al Tribunale le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un procuratore legalmente esercente.

Questa sentenza consentirebbe di affermare che la procura speciale possa essere autenticata dallo stesso avvocato (assimilandola ad una procura ad litem), ma si tratta di una sentenza che ha suscitato critiche soprattutto in relazione all’assimilazione della gara ad attività giurisdizionale strictu sensu intesa.

In conclusione, dunque, allo stato la procura deve essere rilasciata

Tutto questo, chiaramente, vale anche per la vendita telematica, con l'avvertenza che gli offerenti invece che rilasciare procura al soggetto che firma l'offerta, potrebbero a loro volta firmarla digitalmente. Attenzione, però: quella prevista dal dm 32/2015 non è una ipotesi di offerta di acquisto presentata in nome e per conto, ma di offerta congiuntamente presentata da più soggetti.

savyfo pubblicato 09 giugno 2019

Buonasera Astalegale 

in una asta  sincorona mista, l'aggiudicatario si è aggiudicato il bene attraverso procuratore speciale , non iscritto all'ordine degli avvocati, munito di procura notarile, tale possibilità è così indicata nell'avviso di vendita:

"Gli offerenti potranno partecipare personalmente alla gara o a mezzo professionista avvocato con delega dal medesimo autenticata, o a mezzo di procuratore speciale, munito di procura notarile (delega da prodursi all’apertura dell’asta)"

Lo stesso avviso di vendita è  redatto sulla base del modello di Avviso di Vendita per i delegati  della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale presso cui è radicata la procedura, modello che riporta esattamente la stesse parole su riportate tra virgolette.

Leggendo però quanto scrivete piu' sopra ritenenete necessario  farsi rappresentare  da un procuratore legale, oggi il Vs. parere del dicembre 2018 è ancora attuale, in caso affermativo quale rimedio suggerite ad altro offerente non aggiudicatario, secondo miglior offerente in gara, che eventualemte vorrà impugnare l'aggiudicazione  ?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

Le nostre considerazioni sono attuali poichè nel frattempo non sono intervenute modifiche normative.

L'unico rimedio praticabile è quello di reclamare ex art. 591 ter cpc il verbale di aggiudicazione, nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 571 e 579 cpc è stata ritenuta valida una offerta di acquisto presentata da un procuratore speciale non avvocato.

savyfo pubblicato 13 giugno 2019

Buongiorno 

grazie per la risposta,  il reclamo salvo errori verrà trattato dallo stesso GE,  e secondo il ns. legale la probabilità di successo del reclamo è molto limitata,  perchè l'avviso di vendita del delegato  è redatto proprio  sulla base di un modello distribuito dallo stesso Ge e dalla stessa  sezione Esecuzioni Immobiliari dello stesso Tribunale , e tale modello prevede proprio  la possibilità di farsi rappresentare  da un procuratore speciale e non solo da un procuratore legale, possibilità che ripeto essere quindi prevista dall'avviso di vendita specifico per quella procedura.

Esistono quindi rimedi diversi dal reclamo ex art. 591, per evitare che il reclamo  o l'impugnativa vengano trattati dallo stesso Ge o dallo stesso Tribunale?

Nel caso  non esistano rimedi diversi e  in caso di rigetto del reclamo , quali sarebbero gli eventuali rimedi successivi?

Grazie 

 

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2019

E' vero che il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. viene trattato dallo stesso giudice dell'esecuzione (e rispetto a questo non vi sono alternative possibili) ma è altrettanto vero che la decisione del giudice dell'esecuzione può essere impugnata dinanzi al collegio ex art. 669 terdecies cpc.

Peraltro, inoltre, è successivamente possibile impugnare ex art. 617 c.p.c. anche il decreto di trasferimento che sia stato emesso sulla base di una illegittima aggiudicazione.

Quest’ultima affermazione costituisce un recente approdo della giurisprudenza (Cass., Sez- III, 9 maggio 2019, n.12238, affatto scontato in precedenza.

In particolare, nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il debitore esecutato proponeva ricorso ex art. 591 ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione.

Il ricorso veniva rigettato dal giudice dell’esecuzione con provvedimento confermato dal collegio adito in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

L'ordinanza collegiale veniva impugnata con ricorso per Cassazione, la quale lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo impraticabile sia il rimedio di cui all’art. 360 c.p.c., (in quanto detta ordinanza non è una sentenza, e non è pronunciata in grado di appello, provenendo invece dallo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento reclamato) sia il ricorso sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., in quanto priva dei caratteri della decisorietà e della definitività.

A questa conclusione i giudici di legittimità giungono attraverso una interpretazione finalistica, letterale e sistematica dell’art. 591 ter c.p.c..

Osservano che sul primo versante rileva il dato per cui l'art. 591 ter c.p.c. è inserito nel paragrafo 3 bis (rubricato "Delega delle operazioni di vendita") del Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di procedura civile, (e dunque nell'ambito dell’esecuzione per espropriazione immobiliare) che contiene i soli artt. 591 bis e 591 ter, il quale ultimo ha introdotto un meccanismo per consentire il sindacato del giudice sui provvedimenti adottati dal professionista delegato "reclamati con ricorso" al giudice dell'esecuzione, sui decreti emessi dal giudice dell'esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato "difficoltà" nello svolgimento delle operazioni delegategli, nonché per sottoporre allo scrutinio del collegio, nelle forme previste dall’art. 669 terdecis c.p.c., le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione adito in sede di reclamo.

Lo scopo di questo subprocedimento incidentale, secondo la Corte, per il modo in cui è disciplinato, non può che essere ordinatorio e non decisorio, poiché ha la (sola) funzione di evitare e risolvere problemi pratici o superare le perplessità del professionista delegato, non già quella di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto.

Ciò si ricava: da un lato dalla collocazione della norma (inserita nel paragrafo dedicato alla delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare) e quindi dal suo limitato perimetro applicativo volto a fronteggiare le incertezze incontrate o a rimediare agli errori commessi dal professionista delegato; dall’altro dal fatto che il procedimento de quo può trarre origine solo da un atto del professionista delegato (che si è rivolto al giudice motu proprio, o il cui atto sia stato impugnato dalle parti). Quindi, i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter costituiscono mero esercizio di un'attività ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo sull’operato compiuto dall’ausiliario del g.e., ed anche il controllo del collegio sulle ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione ha ad oggetto un'attività ordinatoria.

Si tratterebbe, in sostanza, di un controllo analogo a quello previsto dall'art. 178, commi terzo e ss., c.p.c., prima delle modifiche introdotte dalla I. 26.11.1990 n. 353, per il controllo del collegio sulle ordinanze con cui il giudice istruttore provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti, o a quello previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.c., in tema di difficoltà insorte nel corso delle indagini peritali.

La natura non decisoria emerge anche, a giudizio della Corte, dall’interpretazione letterale della norma, in quanto il termine "difficoltà" in essa utilizzato ricorre in altre parti del codice di rito, (art. 534 ter, art. 610, art. 613, art. 669 duodecies, art. 678, art. 755 c.p.c.) per indicare impedimenti materiali, ostacoli fisici o contrattempi operativi, ed accordare al giudice il potere di rimuoverli, senza svolgere attività decisoria di controversie.

Infine, secondo i giudici di legittimità, l’inesistenza del carattere di decisorietà dei provvedimenti in parola si impone per ragioni di sistema, poiché che se si riconoscesse ad essi la capacità di costituire cosa giudicata, analoga capacità dovrebbe ascriversi:

all'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., se non reclamata dinanzi al collegio;

al decreto con cui il giudice dell'esecuzione impartisce le istruzioni al professionista delegato, se nessuna delle parti proponga reclamo al giudice dell'esecuzione;

ai provvedimenti del professionista delegato, se nessuna delle parti li reclami dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Poste queste premesse, la sentenza conclude nel senso che l'ordinanza collegiale, in quanto priva del carattere di definitività, non vincola il giudice dell’esecuzione, ed eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni di vendita si trasmetteranno agli atti successivamente posti in essere dal giudice dell’esecuzione, i quali potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato.

vincdec10 pubblicato 12 gennaio 2021

Nel caso in cui ci sia aggiudicazione definitiva a nome del procuratore art 583cpc, cosa avviene dopo?

Il guidice ordina eventualmente il pagamento del saldo prezzo al procuratore aggiudicatario, per procedere poi definitivamente al trasferimneto dell'immobile in suo favore?

 

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2021

Quando l’avvocato sia divenuto aggiudicatario per persona da nominare dovrà, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., dichiarare in cancelleria nei tre giorni successivi all’aggiudicazione il nome della persona per la quale ha formulato l’offerta, depositando il relativo mandato, con l’avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio.

gabrielex pubblicato 25 gennaio 2021

Spett.le Astalegale,

Recentemente mi  è stato chiesto se potessi partecipare come offerente per persona da nominare.

La risposta, affermativa, ce la da l'art. 579 c.p.c.. Tuttavia, sarebbe la prima volta e vorrei sciogliere alcuni dubbi prima di accettare l'incarico.

1 - E' sufficiente la procura autenticata da me Avvocato o è necessaria quella notarile? Sul punto, ci sono pareri contrastanti.

2 - In caso di aggiudicazione, dopo aver indicato i riferimenti della persona per la quale ho partecipato e depositato la procura, residua qualche responsabilità/obbligazione in capo al procuratore nei confronti della procedura? Mi preoccupa, in particolare, che il mio cliente non saldi il prezzo di vendita e le eventuali conseguenze.

Grazie

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2021

La domanda, per quanto succinta, merita una risposta articolata.

In primo luogo dobbiamo rispondere distinguendo la partecipazione alla vendita con incanto dalla partecipazione alla vendita senza incanto.

Nel primo caso può essere rilasciata procura speciale ad un soggetto qualunque.

Nella vendita senza incanto, invece, si discute se la procura possa essere rilasciata solo in favore di un avvocato o anche in favore di un soggetto non avvocato.

Questo perché, mentre l’art. 579 c.p.c. (che disciplina la presentazione delle offerte nella vendita con incanto) afferma genericamente che le offerte possono essere fatte anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, l’art. 571 c.p.c. (per le vendite senza incanto) prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale”.

Registriamo sul punto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.

Conclusivamente, pur mantenendo nutrendo qualche perplessità sul punto (che sostanzialmente si incentrano nella inesistenza di ragioni che disciplinino il differente regime della partecipazione per delega nella vendita senza incanto e con incanto), riteniamo che per partecipare ad una vendita senza incanto (tenga presente che ormai la totalità delle vendite si svolge con questo sistema, poiché la vendita con incanto è stata sostanzialmente, anche se non formalmente, abrogata) senza essere presenti si debba conferire procura speciale ad un avvocato.

Altro nodo da sciogliere è se la procura debba essere rilasciata per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata), se sia sufficiente l’atto scritto, o se l’autentica possa essere apposta dal difensore ex art. 82 c.p.c..

È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, a mente dell’art. 1392 c.c., deve rivestire la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere.

La procura può essere generale o speciale, a seconda che conferisca al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività piuttosto che singoli atti giuridici.

Dalla previsione di cui all’art. 1708, secondo comma, c.c. si ricava poi il principio in forza del quale la procura generale non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, e tali sono, notoriamente, gli atti dispositivi della sfera patrimoniale.

Ciò premesso, taluna dottrina ha sostenuto che il conferimento della procura speciale non richiede l’utilizzo di formule sacramentali, salvo l’atto scritto (in questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la risalente sentenza n. 499 del 20 febbraio 1963).

Verso l’opposta soluzione conducono invece alcuni elementi normativi. In particolare, la soluzione che predica la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata troverebbe conferma normativa nell’art. 591 bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve “ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.”, dal che si ricava il precipitato per cui se nell’offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell’atto pubblico, anche nell’offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima forma.

Nella stessa direzione si muove il d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, il quale all’art. 12, comma 4 prevede che “Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita  telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine”.

Quanto alla possibilità che la sottoscrizione della scrittura privata possa essere autenticata dal difensore, essa parrebbe esclusa dal fatto che la presentazione dell’offerta di acquisto non è attività processuale, bensì attività negoziale che produce effetti processuali. In questo senso appare orientata la giurisprudenza anche se la casistica di cui la stessa si è occupata è eccentrica rispetto alla questione qui trattata.

Si è detto, ad esempio, chenon è certo ravvisabile nella vendita forzata un incontro di consensi tra soggetti - l’offerente ed il Giudice - produttivo dell’effetto traslativo, non potendosi fondere l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Giudice con un atto di autonomia privata incompatibile con la pubblicità della funzione. E tuttavia la strumentalità di tutte le attività compiute nel corso dell’iter procedurale rispetto all’esercizio del potere espropriativo non esclude che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisca il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730).

Anche di recente, la suprema Corte ha ribadito chesebbene si affermi correntemente che non vi sia alcuna differenza, dal punto di vista economico, tra la vendita forzata e la vendita volontaria, poiché la funzione e lo scopo della prima sono comunque la trasformazione di un bene fungibile, appartenente al patrimonio del debitore, in denaro, la differenza è invece sensibile dal punto di vista giuridico, non potendo assimilarsi la vendita forzata all’incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, visto che – al contrario - essa si articola nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”; in questo contesto, ha concluso la Corte, l’offerta di acquisto è un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

A questo va aggiunto il principio per cui “non sono parti del processo esecutivo coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesta un contrasto - ancorché non formalizzato con l'opposizione agli atti esecutivi - ove essi siano coinvolti e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012).

Sulla scorta di questi dati è possibile ricavare l’assunto per cui colui che presenta l’offerta compie un atto dispositivo della propria sfera giuridico patrimoniale poiché si obbliga, in caso di aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo ed all’acquisto della proprietà del bene staggìto. Se ne deve allora ricavare che l’offerta di acquisto è atto negoziale (sebbene la produzione dei suoi effetti sia sospensivamente condizionata all’aggiudicazione) che spiega effetti processuali e che pertanto rimane soggetta alla disciplina propria dei negozi giuridici, in quanto compatibili con la particolare natura del processo di esecuzione, ivi compresa quella dei vizi del consenso ( In questi termini si è implicitamente espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15729 del 18 luglio 2011, la quale nel rigettare un’opposizione agli atti esecutivi in cui l’offerente chiedeva l’annullamento della propria offerta sostenendo di averla proposta poiché indotto in errore dalle inesatte informazioni contenute nell’avviso di vendita, ha ritenuto che nel caso di specie difettasse il requisito della riconoscibilità dell’errore, così come richiesto ai fini del rimedio annullatorio dall’art. 1428 c.c).

In senso difforme rispetto a queste riflessioni si pone la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988. In quella occasione i giudici di legittimità, affrontando il caso della possibilità che nella vendita senza incanto potessero essere presentate offerte di acquisto da parte di un procuratore speciale non avvocato,  si sono pronunciati negativamente sull’argomento, ravvisando nella partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare un’attività processuale disciplinata dall’art. 82 c.p.c., con la conseguenza che, anche per la vendita senza incanto, dovesse valere il principio per cui, salva diversa disposizione di legge, davanti al Tribunale le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un procuratore legalmente esercente.

Questa sentenza consentirebbe di affermare che la procura speciale possa essere autenticata dallo stesso avvocato (assimilandola ad una procura ad litem), ma si tratta di una sentenza che ha suscitato critiche soprattutto in relazione all’assimilazione della gara ad attività giurisdizionale strictu sensu intesa.

In conclusione, dunque, allo stato la procura deve essere rilasciata in favore di un avvocato, che non può tuttavia autenticare la sottoscrizione.

Infine, per quanto attiene all'offerta per persona da nominare, la tempestiva electio domini solleva il difensore.

infiniti pubblicato 09 febbraio 2021

Spett.le Astalegale, pur essendo maggioritaria l'opinione che nelle aste senza incanto l'offerta debba essere presentata da un procuratore avvocato (sempre con procura notarile sia se offre direttamene per conto del cliente sia se offre per persona da nominare) ... quali sono le responsabilità del delegato alla vendita che dovesse ritenere valida (o escludere) un offerente per difetto di procura ? Il delegato deve sperare che il Tribunale segua la stessa interpretazione o se il delegato applica una interpretazione "ragionevole" è esente da responsabilità ?

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

Il soggetto che ritiene inesatta la scelta compiuta da un delegato ha la possibilità di proporre immediatamente reclamo a norma dell'art. 591-ter cpc e di impugnare il decreto di trasferimento ex art. 617 c.p.c.. Non riteniamo che se non lo faccia e decida di far valere direttamente la responsabilità del delegato possa veder risarciti eventuali danni 

infiniti pubblicato 14 febbraio 2021

Grazie per la risposta. Ritenete che questo valga anche all'esito del reclamo favorevole ? Es. contestare al delegato danni per il tempo di durata del reclamo , impossibilità di rivendere il bene, ecc ...

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2021

Difficile rispondere alla domanda senza aver compiutamente letto gli atti.

infiniti pubblicato 19 febbraio 2021

Grazie, mi riallaccio al tema principale. In merito alla partecipazione all'udienza di vendita senza incanto leggo nei vari siti dei tribunali/notai due affermazioni in parte discordanti : 1) procura speciale notarile ad avvocato ; 2) procura speciale notarile (senza ulteriore specifica). Se l'offerta è depositata dall'offerente la procura speciale notarile può essere rilasciata a chiunque ? Francamente non capisco se sono io che non trovo una risposta univoca o se esistono due interpretazioni opposte.

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2021

Come dicevamo nelle precedenti risposte, la procura, anche se norarile, va rilasciata ad un avvocato.

vincdec10 pubblicato 12 settembre 2021

In merito a codesta vicenda vorrei avere anche io chiarimenti riguardo la seguente fattispecie: Se l'avvocato con procura per persona da nominare non dichiari entro 3 g il terzo a cui poi avverrebbe l'aggiudicazione, lo stesso avvocato dovrà e sarà obbligato a saldare il prezzo entro i successivi 120g?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

Esattamente, lo preve espressamente l'art. 583, comma secondo, c.p.c.

massimo.morando@gmail.com pubblicato 12 luglio 2022

Gentilissimi,

Vorrei capire se le Vostre conversazioni trattano di Avvvocati in quanto prevalentemente Colleghi tra di Voi o per altro.

Io, in quanto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, Delegato alla vendita in sede di esecuzione, consulente civile e penale del Tribunale, ritengo di poter autenticare il mio incarico all'asta, in quanto rientrante nelle mie competenze legali.

Vorreste cortesemente indicarmi le eventuali ragioni ostative a ciò?

Vi seguo con simpatia e Vi ringrazio in anticipo,

Massimo Morando

 

vincdec10 pubblicato 25 luglio 2022

Buonasera un agente immobiliare può partecipare ad un asta immobiliare mendiante mandato ?

Seawolf72 pubblicato 20 dicembre 2022

Buonasera, ho partecipato ad una vendita senza incanto per persona da nominare. Dopo qualche ore ho reso la dichiarazione davanti al Professionista Delegato depositando la procura speciale notarile. La dichiarazione è stata resa mediante verbale al professionista delegato. Tale verbale è firmato dal solo professionista delegato in base ad un modello utilizzato da vari Tribunali ed in base ad un modello scaricato da un formulario. È corretto?

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