Procedura Infinita

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2018
  • Argomento risolto
Raffaele Ciruolo pubblicato 22 settembre 2018

Buongiorno ha tutta la comunità di InExecutivis, scrivo questo messaggio perchè vorrei sapere una cosa riguardo alla durata delle esecuzioni immobiliari; in particolare la distribuzione del ricavato, per farlo ho deciso di esporre il seguente problema con quello che effettivamente mi sta succedendo.

Esecuzione Immobiliare n. 218/2011, l'immobile lotto n.2 è stato pignorato in data 11/08/2011 per poi essere venduto dopo 5 esperimenti di vendita nel 12/01/2017 alle ore 12:00. Dopo aver pagato il saldo prezzo, il giudice fissa la data per l'udienza dell'approvazione del progetto di distribuzione. Il tale giorno le 2 parti ( debitore e creditore rispettivamente rappresentati dai loro difensori ) si presentano per discutere del progetto redatto dal delegato alla vendita. Ne viene fuori che il creditore ciede troppo quindi non essendoci accordo tra le parti, il giudice rimanda l'udienza di 4 mesi, in questi mesi liquida tutte le spese giudiziarie che sono servite per alimentare la procedura. Trascorso questo lasso di tempo le parti si riuniscono nuovamente per dialogare su una eventuale soluzione, senza successo, perchè il difensore del creditore non è d'accordo sul metodo di calcolo del credito vantato dal suo assistito, quindi il giudice sentito le parti e avendo visto che c'è un vero e proprio blocco spesso quanto un continente e duro più del diamante, decide suo malgrado di rimandare l'udienza di 6 mesi. Durante questi mesi succede qualcosa di inaspettato cioè, il giudice senza che le parti siano convocate, rimanda dal suo stesso ufficio l'udienza, questa volta di un anno. La mia curiosità è, quante volte può il giudice rimandare l'udienza? e soprattutto cosa succede se le 2 parti non trovano il modo di spartirsi il ricavato della vendita?                                     

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inexecutivis pubblicato 25 settembre 2018

Il caso prospettato nella domanda rappresenta un classico esempio di controversia distributiva.

Sul punto occorre muovere dalla lettura dell'art. 512 c.p.c., a mente del quale Se, in sede di distribuzione del ricavato sorge controversia tra i creditori concorrenti alla distribuzione o tra costoro ed il debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti oppure circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, compiuti gli accertamenti del caso risolve la controversia con una ordinanza impugnabile dalle parti nel termine di 20 giorni.

Con questa ordinanza il giudice può anche sospendere, in tutto o in partel la distribuzione della somma ricavata.

Prima che la norma fosse modificata, nel senso che abbiamo appena illustrato, dalla riforma del 2005, le controversie distributive davano luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena, che veniva decisa dal giudice con una normale sentenza (appellabile).

La riforma del 2005 ha radicalmente semplificato il procedimento di risoluzione delle controversie distributive, prevedendo che il giudice dell’esecuzione:

sentite le parti;

– e compiuti i necessari accertamenti;

– provvede sulle controversie con ordinanza impugnabile nel termine di venti giorni;

– potendo in alternativa sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.

Fatta questa ricostruzione del dato normativo, e venendo alla questione prospettata, se le parti non raggiungono un accordo sulla distribuzione del ricavato ciascuna di esse piò chiedere che il giudice si pronunci con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 512 c.p.c.

Raffaele Ciruolo pubblicato 25 settembre 2018

Cosa vuoldire sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata?

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2018

vuol dire che il giudice potrebbe decidere di non procedere alla distribuzione del ricavato per dare ad una delle parti la possibilità di impugnare, nel termine di venti giorni di cui alla'rt. 617 cpc di impugnare l'ordinanza con la quale ha deciso sulle contestazioni formulate.

Raffaele Ciruolo pubblicato 29 settembre 2018

Si ho capito, ma il ricavato della vendita stando su un libretto bancario, non diventa dormiente nel corso del tempo? è il giudice può decidere di dividere il denaro anche senza il bene placido delle parti? in sostanza la causa può andare avanti per anni?

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2018

Il libretto bancario non diventa dormiente poichè legato ad una procedura giudiziaria, per cui il problema non si pone.

Certamente il giudice può decidere di ripartire il ricavato anche senza che le parti abbiano raggiunto un accordo.Potrebbe tuttavia accadere che la decisione assunta dal giudice sia impugnata nel termine di venti giorni ai sensi dell'art. 617 cpc. in questo caso il giudice potrebbe sospendere la procedura assegnando alla parte interessata un termine per introdurre una causa per accertare definitivamente i termini della distribuzione. In questo ultimo caso se la parte introduce il giudizio occorrerà attendere che esso si definisca al fine di operare la distribuzione del ricavato. 

Raffaele Ciruolo pubblicato 02 ottobre 2018

Bene adesso posso dire di essere veramente soddisfatto della risposta, grazie ho letto proprio quello che volevo leggere, avrei un altra domanda da porvi sempre riguardo alle esecuzioni immobiliari. Allora se all'asta vengono messi in vendita più lotti per esempio 2 lotti e mettiamo caso che un possibile aggiudicatario ne acquisti uno solo lasciando l'altro lotto nella procedura, il pignoramento sopra il lotto n.1 viene cancellato perchè tramite il decreto di trasferimento il giudice ne ordina la cancellazione, mentre sopra il lotto n.2 il giudice sospende solamente la vendita, però in quanto alla trascrizione del pignoramento sopra il lotto n.2 cosa succede? il pignoramento viene eliminato dopo che la procedura è terminata? oppure sono i proprietari che hanno l'onere di cancellarlo?  

 

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2018

A nostro avviso per individuare le sorti del pignoramento sul lotto n. 2 nel caso di vendita del lotto n. 1 occorre partire dalla lettura dell'art. 504 c.p.c. a mente del quale se la vendita è fatta in più lotti essa deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo dei crediti e delle spese dell'esecuzione.

Ed allora, se dopo la vendita del primo lotto il ricavato è sufficiente a pagare i creditori e le spese della procedura, il pignoramento gravante sul secondo lotto verrà cancellato con il provvedimento di estinzione della procedura, ai sensi dell'art. 632, comma primo, c.p.c.

Se invece il ricavato non è bastevole, si procederà oltre con i tentativi di vendita.

Raffaele Ciruolo pubblicato 07 ottobre 2018

Forse ho capito ma ho ancora un dubbio, il provvedimento di estinzione della procedura viene dopo che il giudice paga tutte le parti oppure dopo che la venditita in base all'art. 504 c.p.c. cessa?

 

Allega file

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2018

Esatto, la procedura si estingue dopo che viene distribuito il ricavato tra i creditori. Questo perchè se nel frattempo intervengono nella procedura altri creditori, potrebbe riaffacciarsi la necessità di disporre la vendita anche dell'altro lotto.

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