Procedura esecutiva senza custode

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  • Ultimo messaggio 27 febbraio 2017
passa pubblicato 04 novembre 2016

Buonasera, mi sto addentrando nel mondo della aste immobiliari e, a tal fine, cerco di tenermi informato sugli aggiornamenti normativi. Mi capita spesso di trovare, durante le mie ricerche, immobili per i quali non è stato nominato il custode. Chiedendo informazioni al delegato alla vendita l'unica informazione che mi viene data è: è una procedura in cui non c'è custode e non è possibile visionarlo: acquisto a scatola chiusa. Ho provato più volte a dirgli che la nomina del custode (che sia un professionista oppure l'esecutato/l'inquilino dell'immobile) deve essere nominato e l'appartamento deve poter esser visionato, non c'è nulla da fare. Come bisogna comportarsi in questi casi? é' opportuno fare una richiesta c/o il giudice esecutore (come??) oppure bisogna insistere con il delegato?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 06 novembre 2016

Rispondiamo alla sue domande partendo dall’affermazione che un custode del bene pignorato c’è sempre, e questi è o lo stesso debitore, o altro soggetto nominato dal Giudice.

Ricaviamo questa affermazione dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.

Dunque, con l’ordinanza di vendita il Giudice provvede normalmente alla individuazione di un diverso soggetto cui affidare la custodia, a meno che per ragioni riguardanti la procedura medesima abbia ritenuto di lasciare nella custodia il debitore stesso.

Per acquisire questa informazione dovrebbe essere sufficiente leggere l’ordinanza di vendita, che ai sensi dell’art. 490, comma secondo, c.p.c., deve essere pubblicata sul sito.

Inoltre, come da lei giustamente osservato, l’immobile deve poter essere visitato dal potenziale offerente, ed il diritto di visita deve essere assicurato dal custode medesimo. Per altro, la disciplina del diritto di visita à oggi contenuta nell’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c..

 

Ove tutto questo non fosse possibile, il nostro suggerimento è quello di rivolgere una apposita istanza al Giudice (la quale andrà presentata presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale) in cui si rappresenta l’impossibilità di visitare l’immobile, chiedendo che siano impartite istruzioni affinché questo avvenga.

passa pubblicato 06 novembre 2016

Grazie per la risposta. A tal proposito come si deve presentare la richiesta? è sufficiente scrivere i riferimenti su carta semplice oppure carta legale+bollo?

Inoltre vorrei gentilmente sapere: negli immobili in cui non viene nominato un custode ed il giudice decide che esso debba essere l'esecutato, le procedure di liberazione immobile, in tal caso, resterebbero a carico dell'aggiudicatario? (in caso di nomina di un professionista quale custode la liberazione dell'immobile rimane a carico del custode e le spese a carico della procedura)

Grazie

Digitalfa pubblicato 06 novembre 2016

Buongiorno,

potrebbe suggerire i portali/siti/giornali da lei seguiti per i vari aggiornamenti normativi?

 

inexecutivis pubblicato 07 novembre 2016

La domanda va presentata in bollo.

 

Quanto alle procedure di liberazione in caso di mancata nomina del custode, riteniamo che, nel silenzio della legge, le stesse restino a carico dell’aggiudicatario, il quale potrà ottenere la liberazione del bene mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, il quale ai sensi dell’art. 586, comma secondo, c.p.c., costituisce titolo per ottenere il rilascio del bene.

passa pubblicato 21 febbraio 2017

Buonasera,

mi sto accingendo a predisporre l'istanza per poter visionare un immobile. La procedura é del 2013 e l'asta sarà in prossimo maggio. Trattandosi di procedura "vecchia" il giudice ed il delegato alla vendita non fanno menzione di custodia nel l'ordinanza di vendita. Premettendo che da perizia l'immobile risulta libero, é mio diritto poterlo visionare oppure il giudice potrebbe rigettare la mia istanza in quanto, appunto, vecchia procedura e la nomina del custode la prenderebbe solo in esame all'emissione dell'ordine di liberazione (contestualmente all'aggiudicazione) come previsto dall'art.560cpc?

inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2017

Anche prima che l’art. 560 fosse modificato dal d.l. 59/2016, il diritto di visita era comunque riconosciuto ai soggetti interessati.

Invero, l’art. 560, ultimo comma, prevedeva che “il Giudice con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569 stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare l’offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”.

Questa previsione è stata inserita nell’art. 560 dall’art. 2, comma 3 let. 21 del d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.5.2005, n. 80. Essa, a norma dell’art. 2, comma 3 sexies dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1 comma 6 della l. 28.12.2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito con modificazioni nella l. 23.2.2006, n. 51, si applica anche alle procedure pendenti.

Dunque, a nostro avviso, i passi da compiere sono i seguenti.

In primo luogo occorre  rappresentare al delegato la propria intenzione di voler visitare l’immobile.

In caso di diniego, andrà esaminata l’ordinanza di vendita per verificare se e come sia stato eventualmente disciplinato il diritto di esame dei beni pignorati da parte dell’interessato.

 

Ove l’ordinanza di vendita non contenesse previsioni sul punto, chiedere al Giudice che venga nominato un custode affinché sia consentito il diritto di visita negato dal delegato. 

passa pubblicato 23 febbraio 2017

Ringrazio per la precisa risposta. Al fine di concludere l'argomento: ho espresso verbalmente alla segreteria del delegato la mia necessità di visionare l'immobile e mi è stato semplicemente risposto che non essendoci custode non è possibile e, inoltre, che le istanze vengono solitamente respinte dal giudice (non ho elementi che confermano la veridicità di tale affermazione). Per onor di cronaca è il medesimo delegato di cui ai messaggi precedenti. Tenendo fede a quanto da Voi delucidatomi, vorrei presentare istanza direttamente alla cancelleria delle esecuzioni giudiziarie. I miei interrogativi sono: - posso tranquillamente presentarlo io, in carta semplice ed in bollo da 16€? - vi è un modulo da cui posso prendere spunto? - è necessario inserire riferimenti normativi oppure semplicemente esporre l'intenzione di visionare l'immobile a cui sono interessato? - come mi verrà comunicato l'esito dell'istanza? Grazie ancora per le utilissime delucidazioni

inexecutivis pubblicato 27 febbraio 2017

La risposte alle sue domande ci sembrano essere le seguenti:

La domanda può essere presentata direttamente da lei in carta semplice ed in bollo;

Non vi sono moduli disponibili. Nell’istanza potrebbe rappresentare: che è interessato a presentare offerta di acquisto; che, contattato il delegato, questi si è rifiutato di farle visionare l’immobile riferendole che non è stato nominato un custode; che ai sensi dell’art. 560 c.p.c., anche prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 59/2016, era previsto che gli interessati potessero esaminare il bene posto in vendita; che l’impossibilità di visionare il bene lo rende sostanzialmente invendibile, se non ad un prezzo vile, e ciò a danno sia dei creditori che dello stesso debitore.

Le suggeriamo, a fini di completezza, di richiamare la previsione di cui all’art. 560 c.p.c. a proposito del diritto degli interessati a poter visionare l’immobile;

 

L’esito dell’istanza potrebbe non esserle comunicato in quanto lei non è parte del processo, per cui dovrebbe chiedere in cancelleria se il Giudice si è pronunciato. Le suggeriamo comunque di inserire nell’istanza un indirizzo pec presso il quale chiede che le venga comunicato l’esito dell’istanza (anche se, ripetiamo, non è detto che ciò accada)

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