Procedura esecutiva immobiliare estinta, avvio di una nuova procedura.

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2021
giacomo pubblicato 15 settembre 2020

Buongiorno,

      il mio quesito è il seguente.

Una procedura esecutiva immobiliare è stata dichiarata estinta in quanto il giudice ha ravvisato l'antieconomicità della sua continuazione in quanto il ricavato dalla vendita avrebbe a malapena coperto le spese in prededuzione, ed acnhe per il motivo che nonostante i molti tentativi di vendita, non c'erano stati offerenti.

Allo stesso tempo il giudice ha ordinato la cancellazione dei pignoramenti sull'immobile. Mentre permarrebero le ipoteche sul bene non ancora prescritte.

A questo punto ci sarebbe un interessato all'acquisto del bene che avrebbe intenzione di comprare.

Col permanere delle ipoteche sull'immobile,  la strada migliore da percorrere sarebbe comprare il credito dal vecchio procedente e tentare un accordo con i debitori oppure iniziare una nuova procedura esecutiva (sempre dopo aver acquistato il credito dal precedente creditore)?

Garzie in anticipo

 

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inexecutivis pubblicato 16 settembre 2020

Non si può offrire una risposta univoca alla domanda; dipende dai termini economici dell'accordo. Certamente, se il creditore ipotecario lo consente intervenendo nell'atto di acquisto rinunciando all'ipoteca (ovviamente in cambio del pagamento totale o parziale del suo credito da parte dell'acquirente) la soluzione negoziale è da preferirsi, poichè meno onerosa.

vincdec10 pubblicato 14 ottobre 2020

Buongiorno.

se in una esecuzione immobiliare sospesa ai sensi dell'art 54 ter cura italia, il creditore non effettua domanda di prosecuzione/riassunzione entro i termni fissati dalla legge, il procedimento esecutivo si etingue ai sensi dell'art 630 cpc.

L'art 632 cpc dice che se l'estinzione avviene prima di un eventuale istanza di assegnazione\aggiudicazione il ricavato è consegnato al debitore.

Cosa sta a significare l'art 632cpc, ad esempio se nel caso un creditore o chi per lui, effettua un assegnazione prima dell'estinzione,e la somma viene data al debitore?

In questa esecuzione non risulta sia ancora mai stata esperita alcuna vendita, come può essere assegnata una somma al debitore?

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

Il secondo comma dell’art. 632 c.p.c. afferma che “Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dunque, se non vi è stata ancora aggiudicazione o assegnazione, al debitore tornerà semplicemente il bene.

Precisiamo infine che l’art. 54-ter non individua un termine entro il quale la procedura debba essere riassunta, ed è dubbio se possa essere applicato l’art. 627 c.p.c. Taluni infatti ritengono che, venuta meno la causa di sospensione, la procedura possa riprendere il suo corso senza la necessità che vi sia un atto di impulso processuale da parte dei creditori.

vincdec10 pubblicato 17 ottobre 2020

Bene. Ma il bene in caso d mancata aggiudicazione o assegnazione torna al debitore senza trascrizione del pignoramento oppure viene emesso prima il decreto di trasferimento che cancella tutte le pregiudizievoli? (Eventuali ipoteche comprese)

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

Il bene torna al debitore (nel senso che rimane in proprietà di costui, visto che il pignoramento non priva dela proprietà) ed il pignoramento viene cancellato. Restano invece eventuali ipoteche, che si cancellano solo con il decreto di trasferimento

vincdec10 pubblicato 19 ottobre 2020

Quindi con l'estinzione del pignoramento avvenuta prima dell'eventuale assegnazione si ha solo l'ordinanza di estinzione e cancellazione del pignoramento e il decreto di trasferimento in questo caso non vine pronunciato al fine di cancellare anche le altre ipoteche?

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

Esatto. Non viene pronunciato alcun decreto di trasferimento.

vincdec10 pubblicato 06 aprile 2021

Salve.

Sempre in riferimento posto in precedenza, nel caso in base ad una circolare del tribunale, non vi è stata istanza di riassunzione per proseguire nell'esecuzione immobiliare sospesa prima casa sospesa per covid ai sensi art 54 ter.

La circolare indica che sono onerati a proporre istanza i creditori della procedura, senza precisare nessuno che sia onerato in via particolare a volerla riassumere.

Cosa succede nel caso in cui non vi sia istanza di riassunzione da parte sia di un creditore privato procedente pignorante e sia di una banca che sia interventua nella procedura  successivamente ( senza che abbia a sua volta pignorato l'immobile)?

 

inexecutivis pubblicato 08 aprile 2021

Non v'è differenza. La riassunzione può essere promossa da tutti i creditori (procedenti o intervenuti) aventi titolo.

vincdec10 pubblicato 09 settembre 2021

L'applicazione dell'art 632cpc quando parla di estinzione si riferisce anche all'assegnazione si riferisce anche a quella promossa dal comproprietario / coniuge non debitore ai sensi dell'art. 720cc?

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

L'assegnazione cui si riferisce l'art. 632 è quella di cui agli artt. 505 e seguenti cpc, ma riteniamo che essa sia certamente riferibile anche all'art. 720 c.c., sempre che si ammetta (ma sul punto vi sono opinioni discordanti) che l'istanza sia proponibile anche davanti al ge al difuori del giudizio di scioglimento della comunione che si introduce a norma dell'art. 600 cpc.

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