Nel corso di una procedura esecutiva individuale , si rende noto che vi è un sequestro dei beni per dei reati , la procedura esecutiva immobiliare viene inibita?
Nel corso di una procedura esecutiva individuale , si rende noto che vi è un sequestro dei beni per dei reati , la procedura esecutiva immobiliare viene inibita?
Il quesito posto attiene ad uno dei più controversi aspetti dell’esecuzione forzata, ad oggi non ancora definitivamente risolto.
Rispetto ad esso è assai difficile formulare risposte “inattaccabili”, poiché anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione si registrano posizioni diversificate, che prima o poi richiederanno l’intervento del legislatore.
Moltissimo dipende dalla tipologia di sequestro intervenuta e dalla data in cui il provvedimento è stato adottato rispetto a quella di trascrizione del pignoramento o dell’ipoteca.
Ci limiteremo dunque ad esplicitare alcuni punti fermi, sui quali ad oggi sembra che vi sia concordia tra gli operatori.
Se il sequestro è stato adottato ai sensi del d.lgs 159/2011 (cosiddetto Testo Unico Antimafia, la procedura deve essere sospesa. Infatti, l’art. 55 comma 1 prima parte del citato testo unico prevede che il sequestro determina la sospensione ex lege, delle procedure espropriative individuali, che, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell’art. 55 cit., si estinguono unicamente nel momento in cui diventa definitiva la confisca.
Che lo stesso regime debba poi trovare applicazione per i sequestri quali misure di sicurezza patrimoniali adottate ai sensi dell’art. 12-sexies l. 359/92 è controverso.
La identità di regime è stata sostenuta da Cass. civ. sez. III, 7/10/2013, n. 22814, nonché da cass. Cass. pen. 26527/2014
In senso opposto si è pronunciata Cass. Pen, Sez. 5, n. 8935 del 03/03/2016, secondo la quale “La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quarto bis del citato art. 12 sexies, limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi.