Per rispondere alla sua domanda riteniamo che occorra partire dalle previsione di cui all’art. 560 c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.
Da questa norma si ricava che:
- l’ordine di liberazione è atto del Giudice, e dunque il custode non può procedere autonomamente alla liberazione dell’immobile fino a che il Giudice non l’abbia disposta. Ovviamente, nulla esclude che l’ordine di liberazione sia già stato adottato dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni, individuando anche il momento in cui il custode dovrà procedere, nel qual caso ovviamente nulla questio.
- il Giudice ordina la liberazione dell'immobile quando:
- non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile;
- procede all'aggiudicazione.
Dunque, da un lato l’adozione dell'ordine di liberazione in sede di aggiudicazione non consente margini di discrezionalità, con la conseguenza che la sua adozione è obbligatoria; dall’altro, il momento di aggiudicazione rappresenta il termine ultimo entro il quale esso deve essere adottato, ma nulla vieta che detto ordine possa essere pronunciato dal Giudice anche in un momento precedente.
Quanto appena detto non è stato inciso dalla legge 119/2016, la quale ha fortemente innovato l’art. 560, modificando però solo la disciplina dell’esecuzione dell’ordine di liberazione.
È infatti oggi previsto (anche se alcune questioni erano già state affrontate e risolte in questi termini dalla prassi) che:
1. il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell’immobile è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc;
2. Per il terzo che vanti la titolarità di un diritto di godimento sul bene pignorato il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento di liberazione;
3. la liberazione dell'immobile pignorato deve avvenire senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, e dunque i suoi costi sono a carico della procedura;
4. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c.; quindi, l’esecuzione dell’ordine di liberazione è un sub procedimento endoesecutivo, e non da più luogo all’introduzione di una autonoma procedura esecutiva per rilascio.
Per quanto attiene alla decorrenza si tenga presente, infine, che mentre i punti 1 e 2 sono di immediata applicazione, il 3 ed il 4 si applicheranno agli ordini di liberazione disposti, anche nei procedimenti in corso, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto legge, e quindi dal 2 agosto 2016.