Procedimento di liberazione/sgombero post decreto di trasferimento + debiti insoluti per utenze

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  • Ultimo messaggio 16 settembre 2021
marzoo88 pubblicato 13 settembre 2021

Buonasera, gentilmente vorrei chiedere a chi spetta farsi carico delle spese e materialmente la procedura per lo sgombero dell'inquilino ex proprietario, sia nel caso che lo stesso esca dall'immobile volontariamente e sia che opponga resistenza per medio/lungo termine? Sia burocratiche, sia legali e sia fisiche? Nello specifico dovrà farsene carico il nuovo proprietario aggiudicatario dell'asta?

Nel caso in cui, per un immobile indipendente, non sito in condominio e senza amministratore, risultino debiti insoluti da parte del vecchio proprietario relativi a utenze es. Acqua, Elettricità, Gas, Tassa rifiuti, se ne dovrà fare carico il nuovo proprietario per ottenere la successiva erogazione del servizio a lui intestato a nuovo? Nel caso in cui sia il nuovo proprietario a doversene fare carico, fino a quanti anni addietro dovrà risponderne?

Grazie mille per la gentilezza e speriamo tanto in un vostro riscontro.

Grazie,

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2021

Per rispondere all’interrogativo occorre muovere dalla lettura dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. , nrl yesto modificato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Per effetto di queste modifiche il nuovo art. 560 comma sesto prevede (tra l’altro che) “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Questo vuol dire che della liberazione dell’immobile si occupa la procedura, se l’aggiudicatario ne fa richiesta nei termini stabiliti dall’ordinanza di vendita.

Quando alle spese per utenze insolute, di esse non è chiamato a farsi carico l’acquirente.

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