problema della doppia perizia in caso di mutui di case all'asta convenzione con abi

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  • Ultimo messaggio 09 giugno 2017
sparrows81 pubblicato 06 giugno 2017

Salve,

pongo la seguente questione:

ci sono immobili all'asta in cui non è fisicamente possibile prendere visione dello stesso anche se consentito dalla legge:

  • l'immobile è occupato e gli occupanti non fanno entrare nei tempi previsti per la paretcipazione all'asta;
  • L'immobile è occupato ma gli occupanti sono ripetutamente assenti;
  • L'immobile non ha un custode ma solo un delegato alla vendita.

In tutti questi casi e altri che potrebbero esistere in cui si ha si il diritto a visionare la casa ma non si riesce, come si affronta il problema della perizia che le banche richiedono di voler fare per poter deliberare il mutuo?

Tutto questo come si concilia con la lista delle banche che i tribunali annoverano tra quelle convenzionate? Voglio dire essendoci questo problema ed essendoci una convenzione in corso come è stato affronta la problematica?.

Questo porta all'impossibilità di acquistare casa all'asta da parte della maggiorparte de privati e quindi anche contribuisce per una grande parte a far si che le aste vadano deserte, i creditori a percepire somme più basse ecc...

Nel mio caso per esempio trovo tante banche disponibili ad erogare il mutuo, ma essendomi venuto questo dubbio, mi chedo cosa accade se poi la banca non riesce ad entrare in casa: perdo il 10% anticipato per partecipare all'asta? Questo non è giusto trattandosi poi di aste della giustizia oserei dire che è uno scandalo.

Un conto è rinunciare all'anticipo un conto è perderlo perchè la giustizia non è stata in grado di far valere un mio diritto ovvero quello di visionare casa con i tempi della giustizia.

Avete un opinione in merito, o anche un suggerimento operativo?

 

grazie

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 09 giugno 2017

Riteniamo che al fine di rispondere alla sua domanda occorra muovere dalla lettura dell’art. 560, comma quinto, c.p.c. nel testo integrato dall’art. 4, comma 1, lett. d) n. 2 del d.l. 3.5.2016, n. 59, il quale prevede che "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro".

Il diritto di visita dell’immobile era già peraltro contemplato dalla previgente disposizione dell’art. 560, laddove si prevedeva, più genericamente, che il Giudice stabilisse le modalità attraverso cui il custode doveva adoperarsi affinché gli interessati potessero visitare l’immobile.

Ogni procedura ha un custode, anche quando il Giudice non abbia provveduto a nominarlo.

Ricaviamo questa affermazione dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”.

Ove il custode, debitore o terzo che sia, non consente l’esercizio del diritto di visita, il nostro suggerimento è quello di rivolgergli una formale istanza, sottoponendo la questione al Giudice che ove il custode la ignori.

 

Ricordiamo che a nostro avviso il custode può determinare il giorno e l’ora della visita, dovendo comunque tenere conte degli interessi del potenziale acquirente, ove non incompatibile con gli interessi della procedura.

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