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  • Ultimo messaggio 30 marzo 2022
lauraca. pubblicato 09 marzo 2022

In qualità di delegato al piano di riparto devo procedere alla distribuzione del ricavato di una vendita immobiliare. Il credito del procedente deriva da un mutuo fondiario ed è assistito da ipoteca di primo grado. Inoltre ho anche 2 interventi dell'Agenzia Riscossione per crediti relativi a: IVA , IRAP, INAIL, INPS, IRPEF, CONTRIBUTI IVS, TARI, TASI, TARES, ICI, IMU con allegati gli estratti di ruolo. Quale sarebbe il giusto ordine per il riparto? Prevale il creditore banca di primo grado oppure l'Agenzia delle Entrate con i privilegi?

Grazie per l'eventuale risposta

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inexecutivis pubblicato 15 marzo 2022

La questione va affrontata considerando tributo per tributo.

Proviamo a fornire le coordinate per orientarsi.

Occorre partire dalla premessa per cui non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell’art. 2746 c.c. a norma del quale “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente”.

Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:

- crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);

- crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);

- crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell’agente per l’ultimo anno;

- crediti del coltivatore diretto, crediti dell’impresa artigiana;

- crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);

- crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)

- crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli altri privilegi speciali immobiliari (tutti gli altri) invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari.

vincdec10 pubblicato 30 marzo 2022

In una procedura esecutiva immobiliare dopo opportuni approfondimenti, si è riscontrato che l'immobile pignorato risulta essere stato conferito dall'esecutato in un contratto di associazione in partecipazione.

Ci chiediamo, in qualità di creditori se tale conferimento contrattuale sia opponibile o meno alla procedura esecutiva?

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