Prima casa

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2021
duralex pubblicato 28 giugno 2021

Buongiorno. Approfitto ancora una volta della cortesia e competenza di chi amministra questo utilissimo forum. Dunque sono in procinto di partecipare a un asta giudiziaria per un immobile situato in un Comune diverso da quello di residenza. Nel caso di aggiudicazione, intendo avvalermi del trattamento fiscale previsto per l'acquisto della prima casa.  Dalla consultazione del sito dell'agenzia delle entrate risulta però che sono proprietario di una quota (1/16)  dell'immobile dove risiedo (del quale mia madre è usufruttaria) acquisito nel 1980 dai miei genitori, nonchè di una piccola quota (1/33) di un immobile sito in un altro comune giunta di recente da un lascito ereditario. E' probabile che tale immobile sia stato acquistato (comunque non meno di 10 anni addietro) usufruendo della agevolazioni "prima casa".
Ora, sulla base di quanto sopra, posso ancora usufruire della agevolazioni per l'acquisto "prima casa"?
Grazie

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inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Se dunque si è acquistato con l'agevolazione "prima casa", l'ottenimento del beneficio è precluso.

duralex pubblicato 30 giugno 2021

Grazie.

In rete ho trovato, con riferimento alla lettera c) del testo della Vs. cortese risposta, il seguente testo (in grassetto la differenza che vorrei evidenziare)

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni previste dall’articolo 1 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 o con le agevolazioni previste da una serie di altre leggi tra le quali non vi è la legge n. 342 del 2000 (si tratta infatti delle agevolazioni previste dalla legge n. 168/1982, dalla legge 118/1985, dalla legge n. 415/1991, dai decreti legge n. 14/1992, n. 237/1992, n. 293/1992, n. 348/1992, n. 388/1992, n. 455/1992, n. 16/1993 e n. 155/1993).

Se fosse questo il caso, allora io avrei diritto alle agevolazioni prima casa non avendo mai acquistato un immobile con tali agevolazioni.

inexecutivis pubblicato 04 luglio 2021

La prima domanda ci ha evidentemente tratto in errore, poichè avevamo inteso che lei avesse acquistato usufruendo dei benefici prima casa. Se così non fosse, i presupposti per ottenere l'agevolazione permangono.

duralex pubblicato 04 luglio 2021

Ottimo, grazie ancora.

bardonecchio pubblicato 04 luglio 2021

Bisogna precisare però che il decreto milleproroghe (DL 31/12/2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) ha prolungato la sospensione dei termini di decadenza previsti per non perdere le agevolazioni sull'acquisto della prima casa al 31 dicembre 2021.

Il contribuente che acquista la prima casa deve infatti risiedere o lavorare nel Comune dove è ubicata l’abitazione: se così non fosse, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza, a partire dalla data del rogito. Chi ha dunque acquistato casa e si fosse trovato nella condizione di richiedere la nuova residenza per usufruire dell’agevolazione, potrà rimandare il trasferimento al prossimo anno, visto che il decorso dei 18 mesi partirà il 1 gennaio 2022.

Inoltre è sempre possibile acquistare una prima casa anche se si è già in possesso di una prima abitazione: per non perdere il beneficio sulla nuova casa acquistata, basta vendere l’abitazione già in possesso entro un anno dal rogito. Anche in questo caso il termine per procedere alla vendita della “prima casa” sarà di un anno, ma partirà dal 1 gennaio 2022, per effetto del citato milleproroghe. L’art. 1, comma 55, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), consentiva già al soggetto già proprietario di un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” di procedere all’acquisto di un’altra casa agevolata, a condizione di alienare la casa preposseduta entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. Adesso tale termine è stato postposto dal milleproroghe per un anno a partire dal 1 gennaio 2022, dunque si avrà tempo per vendere la prima casa fino al 31 dicembre 2022.

Dunque resta possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di una prima casa anche se si è già in possesso di prima casa a patto di soddisfare i requisiti di cui sopra.

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2021

Esatto.

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