presunta persecuzione e/o stalking giudiziario

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  • Ultimo messaggio 21 agosto 2021
mezzan pubblicato 01 agosto 2021

Spero di avere una risposta da lor signori   Leggo sul decreto  di Trasferimento che il Tribunale ingiunge a chiunque detenga il bene di lasciarlo nella disponibilità dell'aggiudicatario e si comanda a Ufficiali Giudiziari e Forza Pubblica di mettere in esecuzione il Titolo predetto.  
Il possesso è stato per ben tre anni  bloccato da Giudici delle Esecuzioni (non so per quale motivo) su ricorsi di presunti usucapienti che riferivano di una usucapione nata nella loro mente immaginaria e creativa. Ho letto che i Giudici per bloccare l'iter dovevano avere prova dell'usucapione. ( non dichiarazioni verbali). Dopo innumerevoli ricorsi e citazioni di merito, sono diventato proprietario/possessore, ma  ancora ad oggi pendono ancora azioni giudiziarie.

  Ho querelato gli usucapienti per detenzione di immobili altrui e la querela è stata archiviata per usucapione, ovviamente inesistente e dopo quattro mesi il Tribunale mi concede  il possesso. Ho querelato i signori per il reato di persecuzione e la querela è stata archiviata perchè: non sono ravvisabili chiare ipotesi di reato, avendo gli odierni indagati fatto valere in buona fede dei pretesi diritti (con sette anni di ricorsi e citazioni di merito tutte perse dai richiedenti e altre ancora da definire)   Ho letto che dalla seconda azione giudiziaria inutile si passa alla persecuzione.Il Legislatore con l introduzione dell'art 612 è stato chiaro, non vuole più azioni giudiziarie inutili, defatiganti e infondate.   Io non sono un cultore della Legge e scrivo e chiedo  a Voi per  capire. Se pedissequo non me ne vogliate sono un essere umano che cerca di capire e  aspetta una risposta In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti .   Padova  30/07/2021                                            Mezzasalma Nunzio   Le prove provanti trovasi presso il Tribunale di Ragusa e qualcuna presso quello di Catania Ad oggi i giudici hanno dato torto ai c.d. usucapienti i quali non hanno richiesto nessuna usucapione. Per ottenere  l'usucapione bisogna richiederla agli uffici preposti non generare solamente azioni giudiziarie inutili,infondate e pretestuose.    

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inexecutivis pubblicato 04 agosto 2021

Comprendiamo il disappunto, ma ci è praticamente impossibile fornire una risposta compiuta senza uno studio meticoloso degli atti del fascicolo. Certamente se i presunti usucapienti fossero stati condannati per lite temeraria ex art. 96 cpc questo vorrebbe dire che i giudici che hanno dato loro torto hanno riscontrato mala fede o colpa grave.

mezzan pubblicato 04 agosto 2021

sono stati condannati per  lite temeraria. La pratica va avanti dal 2015 i signori ad oggi hanno pagato circa 20000 euro al mio avvocato su indicazione del tribunale.

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2021

la somma di 20.000 euro costituente l'importo oggetto della condanna per lite temeraria dovrebbe essere versata alla parte e non all'avvocato.

mezzan pubblicato 09 agosto 2021

19000 euro per spese e 1000 di lite temeraria. I magistrati non vogliono interessarsi allo stalking giudiziario.

inexecutivis pubblicato 13 agosto 2021

Lo "stalking giudiziario" non esiste. Se un domani dovesse entrare in vigore una legge che lo punisse, e che punisse non solo la parte ma anche il difensore che in mala fede si è prestato, la fattispecie potrà essere presa in considerazione dagli organi giudiziari. In mancanza, il principio di ttassatività e tipicità delle fattispecie penali impedisce la punibilità.

mezzan pubblicato 19 agosto 2021

Stalking per l'avvocato che intraprende cause pretestuose Annamaria Villafrate | 26 mar 2021 Per la Cassazione, commette reato di stalking giudiziario l'avvocato che intraprende pretestuosamente decide di causa con il solo scopo di molestare e aggredire i nemici Stalking per l'avvocato che intraprende cause pretestuose https://www.studiocataldi.it/articoli/41489-stalking-per-l-avvocato-che-in... 1 di 7 04/08/2021, 00:30 Reato di stalking giudiziario Sospensione dall'attività professionale per l'avvocato Legittima sospensione per impedire reiterazione inquinamento delle prove Reato di stalking giudiziario [Torna su] Commette reato di stalking giudiziario l'avvocato che intraprende 39 azioni contro i suoi nemici. Corretta quindi e legittima la misura cautelare della sospensione dall'attività per un anno, finalizzata a scongiurare non solo la reiterazione del reato, ma anche l'inquinamento delle prove. L'avvocato minimizza, le cause non sarebbero 105, ma "solo" 39, le restanti sono impugnazioni. La Cassazione però nella sentenza n. 11429/20121 (sotto allegata) conferma le decisione sulla sospensione Stalking per l'avvocato che intraprende cause pretestuose https://www.studiocataldi.it/articoli/41489-stalking-per-l-avvocato-che-in... 2 di 7 04/08/2021, 00:30 dall'attività e resta ferma sulle sue posizioni anche quando il legale lamenta danni economici. Le sue azioni giudiziarie reiterate non sono sono giustificabili perché finalizzate solo molestare e aggredire. Cerchiamo però ora di capire passo per passo cosa è successo. Il Tribunale conferma l'ordinanza con cui il G.i.p ha previsto l'applicazione all'indagato della misura cautelare che prevede il divieto di esercitare la professione di avvocato per la durata di un anno in quanto gravemente indiziato del delitto continuato di atti persecutori (art. 612 bis c.p) mediante il ricorso sistematico, strumentale e incessante ad azioni giudiziarie. Sospensione dall'attività professionale per l'avvocato [Torna su] Il difensore dell'indagato a questo punto ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo fa presente che le condotte ascritte al legale risalgono al 2007 e che quando è entrato in vigore l'art. 612 bis c.p, che punisce gli atti persecutori, molti dei 39 giudizi oggetto d'incolpazione si erano conclusi in primo grado, per cui anche se l'attività è proseguita in virtù del principio del favor rei il Tribunale avrebbe quindi dovuto revocare la misura, perché non si può privare un cittadino del diritto di difendersi e lavorare. Con il secondo precisa che la sospensione dell'attività legale avrebbe dovuto coinvolgere solo quella relativa alle parti offese. Con il terzo contesta la misura cautelare applicata perché non idonea a evitare la reiterazione, ma solo a recare un ingiusto pregiudizio economico all'indagato. Con il quarto fa presente che il Tribunale ha considerato lecite le azioni in giudizio e che nell'attività dell'indagato era del tutto assente l'intento di molestia. Il Collegio ha poi errato nell'identificare il responsabile, le Stalking per l'avvocato che intraprende cause pretestuose https://www.studiocataldi.it/articoli/41489-stalking-per-l-avvocato-che-in... 3 di 7 04/08/2021, 00:30 persone offese e il numero delle cause pendenti. Con il quinto si evidenzia l'operatività della scriminante del diritto di difesa visto che sono le persone offese a proporre denunce penali nei confronti dell'indagato. Con il sesto infine evidenzia la mancata indicazione della durata del divieto imposto. Legittima sospensione per impedire reiterazione inquinamento delle prove [Torna su] La Corte di Cassazione, dopo essersi soffermata analiticamente sui singoli motivi del ricorso, respinge il ricorso perché inammissibili. Vediamo perché. Il primo motivo è inammissibile perché le doglianze in esso esposte non sono state svolte in sede di gravame, in ogni caso esse sono infondate, in quanto le condotte per le quali il soggetto è stato indagato presentano una notevole gravità indiziaria e hanno inizio dal marzo 2016, ossia dopo l'inserimento della norma che contempla il reato di atti persecutori nel codice penale. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità in quanto ripropone le stesse doglianze già sollevate in appello, senza criticare il provvedimento a cui si riferisce.La Cassazione ricorda inoltre che non rientra tra i suoi poteri rivalutare le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari adottate nei suoi confronti perché trattasi di apprezzamenti di merito. Inammissibile anche il terzo motivo già proposto in appello e sul quale il giudice del gravame si è già pronunciato, evidenziando in particolare che il titolo professionale rappresenta lo strumento per agire, da qui la decisione di sospenderlo dall'attività, per impedire allo stesso di reiterare le condotte per le quali è stato indagato. Stalking per l'avvocato che intraprende cause pretestuose https://www.studiocataldi.it/articoli/41489-stalking-per-l-avvocato-che-in... 4 di 7 04/08/2021, 00:30 Salva in PDF | Stampa Inammissibile anche il quarto motivo perché come il precedente già proposto in sede di appello. La misura cautelare in ogni caso è stata disposta per impedire il pericolo di reiterazione e perché è stato ravvisato anche il pericolo relativo all'acquisizione e genuinità della prova. Non risulta fondato neppure il motivo in cui si fa riferimento al numero delle azioni intraprese e non è ravvisabile alcun travisamento della prova.Generico e mera ripetizione del motivo già avanzato in appello il quinto, così come il sesto e ultimo che risultano quindi da respingere

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Quella ipotizzato nell'art. riportato è una ipotesi di 612-bis (Stalking) che nel precedente da lei richiamato è stato ritenuto configurabile (secondo noi correttamente) anche con riguado alla reiterata proposizione di azioni giudiziarie.

Quella che non esiste nel nostro ordinamento è, come dicevamo, una auonoma ipotesi di "stolking giudiziario" (l'espressione, utilizzata nell'articolo ha valore "giornalistico" e non identifica un'autonoma fattispecie delittuosa).

Ad ogni buon conto, come abbiamo detto nella prima risposta, una valutazione compiuta non potrebbe prescindere da un accurato studio del fascicolo processuale.

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