Presentazione busta

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  • Ultimo messaggio 12 giugno 2019
christian1 pubblicato 31 maggio 2019

Buonasera,

sto preparalando la domanda di offerta per partecipazione ad un asta immobiliare senza incanto , basandomi sui diversi modelli presenti in rete, tuttavia mi sorgono dei dubbi poiché nei vari modelli è specificato che vanno indicati, mentre in altri no! Mi chiedo dunque è necessario specificare se si vogliono ottenere i benefici prima casa? È necessario indicare  che il saldo lo effettuerò tramite mutuo ipotecario? 

L avviso di vendita, chiede di specificare entro quando verrà effettuato il pagamento ma non aggiunge di sapere come verrà effettuato , quindi a mio avviso non dovrebbe essere fondamentale.

inoltre nella avviso di vendita si chiede di specificare “i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta” significa che devo indicare i dati catastali?

grazie mille

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inexecutivis pubblicato 02 giugno 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle diverse domande formulate.

Non è necessario che si indichi, già in sede di presentazione della domanda, se si intende usufruire dei benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa. I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), la quale prescrive che la dichiarazione debba essere resa in sede di vendita, il che significa, nelle esecuzioni immobiliari, prima che venga emesso il decreto di trasferimento (secondo Cass. 19 aprile 2013, n. 9569, la dichiarazione potrebbe intervenire addirittura dopo, purchè prima della registrazione del decreto).

Neppure è necessario che l’acquirente dichiari di voler versare il saldo prezzo tramite erogazione di finanziamento ex art. 585, comma terzo c.p.c., non essendo questo un requisito di ammissibilità della domanda.

Anche le modalità di versamento del saldo non vanno indicate.

Infine quanto ai dati identificativi, ciò che deve emergere con chiarezza dalla domanda è il bene per il quale l’offerta è formulata. A questo fine, tuttavia, non è necessario indicare i dati catastali. Se il bene per cui si intende formulare una offerta di acquisto è indicato con un numero di lotto (ad esempio lotto n. 1) è sufficiente l’indicazione del lotto. Se invece si tratta di un “lotto unico” è sufficiente dire, appunto “lotto unico”.

christian1 pubblicato 05 giugno 2019

Buongiorno e grazie per la risposta esaustiva, erroneamente non avevo letto ed ho creato un post analogo che le chiedo di non considerare. Vorrei aprire una piccola parentesi in quanto ho posto gli stessi interrogativi al custode delegato e volevo chiederle cosa ne pensa della risposta che mi ha fornito : “ Mi rincresce ma non posso fornirle tali indicazioni . Le consiglio di attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dal bando e dal regolamento “ Le sembra una risposta eticamente e professionalmente corretta ? Detto questo le chiedo un ulteriore delucidazione circa l’aspetto relativo al lotto ed eventuale numero. Premesso che si parla di una villetta a schiera con garage, sia l’ordinanza di vendita che l avviso di vendita non fanno riferimento esplicito ad un numero di lotto o ad eventuale lotto unico. La perizia, letta attentamente più volte, mi sembra un po’ lacunosa poiché chi la redige non risponde esplicitamente al punto in cui dovrebbe indicare “ L opportunità di procedere ad un unico lotto o in più lotto separati” . Tuttavia conclude la perizia scrivendo : “L immobile in oggetto , stante la sua configurazione, dovrà essere venduto per intero come unico cespite, nello stato di fatto e come descritto nella relazione” . Ovviamente nella sua perizia effettua una valutazione di entrambi i beni, garage e villetta, dando ad ognuno di essa una quotazione. Ora da questa interpretazione sembrerebbe trattarsi di un lotto unico. Tuttavia se interrogo sia il sito astegiudiziarie.it sia il sito del tribunale di riferimento, nella homepage quando si apre la pagina del bene nella sezione “Dati relativi al lotto” trovo scritto l indirizzo del bene e poi scritto Lotto1 numero beni2. Premesso che non esiste un lotto2 etc etc, giorni fa ho contattato un collaboratore del delegato il quale dinanzi al quesito molto vagamente mi ha detto: “se è così nel sito hanno sbagliato avrebbero dovuto indicare lotto unico...” Detto questo mi trovo in confusione su come procedere e mi chiedo se non indico questo lotto correttamente potrebbero bocciarmi L offerta di acquisto? Quanto riportato sul sito cioè lotto1 beni 2 ha valenza al 100% o prevale quanto scritto in fase di perizia dove si interpreta un lotto unico. Che ne pensa?

christian1 pubblicato 07 giugno 2019

Sicuramente ho pubblicato il post nella sezione errata, può essere spostato in quella corretta? A prescindere qualcuno sa indirizzarmi su come dovrei procedere in merito al post precedente ? Grazie

inexecutivis pubblicato 10 giugno 2019

Comprendiamo le perplessità ma la questione ci sembra abbastanza chiara. è evidente che quello che viene indicato come "lotto 1" è in realtà un lotto unico. Li indichi così come riportati nell'avviso di vendita e non avrà nessun problema.

christian1 pubblicato 10 giugno 2019

Buongiorno, alla fine ho provveduto come da vs indicazioni, dopo numerosi solleciti anche il delegato di è espresso in merito aggiungendo che quanto riportato nei dati di astegiudiziarie.it è privo di fondamento. Certo ammettere che è privo di fondamento quello che comunque è il sito ufficiale di pubblicità legale lascia sempre qualche dubbio sulla necessità di non dare mai nulla per scontato.

christian1 pubblicato 10 giugno 2019

Buonasera, rientrato a casa dopo aver presentato l’offerta ed aver sciolto il nodo legato al lotto unico ho chiesto al mio avvocato una copia , ed incredibilmente mi sono accorto che ha SBAGLIATO A SCRIVERE IL MIO L’INDIRIZZO !! Invece di scrivere via Porta di mare ha scritto via Porta di porta! Pazzesco, che prospettive si aprono adesso ? L offerta verrà considerata nulla? C’è da dire che all offerta è allegato il mio documento d’identita ...Che scenari si aprono adesso? Rischio pagamento di penali ??

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

La sua offerta, a nostro avviso, è salva, poichè si tratta di irregolarità che non è prevista quale causa di inefficacia dell'offerta ai sensi dell'art. 571 cpc, nè crea incertezza sulla persona dell'offerente.

L'unico inconveniente è quello per cui eventuali comunicazioni potrebbero essere inviate a quell'indirizzo. Le consigliamo di far presente la cosa ad eventuale intervenuta aggiudicazione.

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