Presentare ricorso per insufficiente attività svolta dal custode

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  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2020
carlos pubblicato 03 febbraio 2020

Buongiorno, 

dei miei familiari stanno portando avanti il recupero del loro credito nei confronti di un debitore. Ciò sta avvenendo con la messa in vendita di alcuni immobili facenti capo alla stessa procedura esecutiva. È stato notato come il custode incaricato abbia organizzato una sola visita tra l'asta che avverrà a breve e quella precedente. In particolare, una richiesta effettuata da parte nostra via email (così come richiesto) è stata evasa ben oltre i 15 giorni previsti dall'articolo 560 del codice di procedura civile. Questo comportamento ha causato come dicevo prima che in tutto vi sia stata una sola occasione per far vedere gli immobili ai potenziali acquirenti. 

Dunque ci si stava chiedendo se fosse possibile, nel caso in cui non si fosse soddisfatti dell'esito del prossimo esperimento, fare ricorso sostenendo che la carente attività svolta dal custode abbia comportato un danno economico relativamente alla messa in vendita di tali beni. 

Cordiali salutI

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inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2020

Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., (prima che fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Aggiungeva, che gli interessati hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, la quale deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche. La disamina dei beni, infine, si doveva svolgere con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e a d impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Insomma la visita dell’immobile è un diritto degli offerenti ed è un obbligo del custode assicurarla.

La violazione di questo obbligo potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode al corretto adempimenti dei doveri del suo ufficio, segnalando che in difetto sarà informato il giudice dell’esecuzione.

carlos pubblicato 05 febbraio 2020

Buongiorno, 

intanto ringrazio per la gentile risposta.

Il problema è che le aste oggetto di questo post si sono già svolte ieri.

Intanto vi scrivo alcune date per far comprendere meglio la situazione:

Prima richiesta inviata il 17 dicembre

Visita effettuata il 21 gennaio

Seconda richiesta inviata il 23 gennaio, nella speranza che almeno facessero una seconda visita per la fine del mese. 

Nessuna visita e nessuna risposta. Asta avvenuta in data di ieri 4 febbraio. 

Adesso vorrei sapere se posso presentare ricorso anche se eventualmente gli immobili fossero già stati aggiudicati, sostenendo che ci sarebbe potuta essere più competizione se il custode avesse svolto correttamente il suo compito. Questo lo faremmo nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione non fosse per noi soddisfacente. 

Faccio presente che noi non potevamo sapere prima se il custode avrebbe almeno fissato una nuova visita subito prima dell'asta, né tantomeno sapere come sarebbe stato lo svolgimento della stessa (e dunque verificare il presunto danno). 

Inoltre mi preme dire che quello che si è appena svolto è già il secondo esperimento. Noi non sappiamo quale sia stato  il comportamento del custode relativamente all'evasione delle richieste pervenute in vista del primo esperimento. Credo che dunque da una rendicontazione dell'attività da lui svolta potrebbe far emergere che tale comportamento sia in realtà perdurato fin dall'inizio, quando ancora noi non ne erravamo a conoscenza. 

Il primo esperimento sui quattro lotti in questione ha visto non aggiudicato ciascuno di essi. 

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

Difficile dare una risposta puntuale in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sul punto. E' chiaro che in linea generale la violazione dei doveri custodiali può essere fonte di responsabilità. Il problema s pone sul versante della prova, dovendosi rappresentare concretamente quale pregiudizio sia derivato da queste violazioni.

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