Esatto.
Aggiungiamo che a nostro avviso non è possibile espungere dal piano di riparto quella porzione di credito che, sulla scorta di una valutazione del professionista delegato, sia prescritta.
Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
Per farlo, occorre muovere dalla premessa per cui rappresenta una costante l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che intende farlo valere (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI– L. 23/05/2019, n. 1435; sez. II, 18/06/2018, n. 15591; Sez. L, 13/07/2009, n. 16326; Sez. III, 19/01/2007 n. 1194).
Dunque, poiché il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è un ausiliario (sui generis) del giudice, non può rilevare d’ufficio la prescrizione, così come non può farlo il giudice che lo ha delegato, se non in presenza di una eccezione sul punto formulata dal debitore o da altro creditore.
Peraltro, occorre altresì osservare che l’esercizio dell’azione esecutiva (mediante pignoramento o intervento nell’esecuzione da altri intrapresa) determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. Così cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239 (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente - della prescrizione).