Prescrizione crediti tributari

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  • Ultimo messaggio 29 maggio 2020
gaetano pubblicato 21 maggio 2020

Buonasera

l'agenzia della Riscossione, a seguito di miei dubbi rispetto alla possibile prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, mi ha risposto che loro ritengono che i tributi iscritti a ruolo afferenti a cartelle esattoriali notificate e non impugnate nei termini di legge sono soggetti alla prescrizione decennale.

Io ritengo che quanto da loro sostenuto si basi esclusivamente su un orientamento giurisprudenziale, come devo regolarmi nella predisposizione del progetto di distribuzione?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 23 maggio 2020

L’affermazione dell’Agenzia delle Entrate non è condivisibile, e ci sembra contraria alla ormai consolidata giurisprudenza, la quale ha affermato che Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass., s.u., 17 novembre 2016, n. 23397).

gaetano pubblicato 26 maggio 2020

Grazie.

Sempre con riferimento alla prescrizione delle debito erariale e previdenziale risultante dalla cartella esattoriale, la Cassazione con ordinanza n. 6997 del 11.3.2020 mi sembra abbia chiarito che per i tributi erariali (irpef, irap. ires ed iva) il termine di prescrizione sia decennale.

La Cassazione n. 23397 del 2016 invece credo si riferisca solo ai contributi INPS.

Potreste aiutarmi a chiarire la questione, sono in procinto di redigere la bozza di progetto di distribuzione e tra i creditori intervenuti ho l'agenzia della riscossione con cartelle esattoriali notificate tra il 2010 ed il 2013 per crediti erariali e previdenziali, quale termine di prescrizione devo considerare al fine dell'ammissione al progetto di distribuzione.

Grazie

gaetano pubblicato 26 maggio 2020

Scusate, un ulteriore dubbio, il professionista delegato è tenuto alla verifica dell'eventuale prescrizione del credito erariale richiesto dall'Agenzia della Riscossione nel proprio intervento?

Grazie ancora

 

 

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2020

Esatto.

Aggiungiamo che a nostro avviso non è possibile espungere dal piano di riparto quella porzione di credito che, sulla scorta di una valutazione del professionista delegato, sia prescritta.

Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.

Per farlo, occorre muovere dalla premessa per cui rappresenta una costante l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che intende farlo valere (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI– L. 23/05/2019, n. 1435; sez. II, 18/06/2018, n. 15591; Sez. L, 13/07/2009, n. 16326; Sez. III, 19/01/2007 n. 1194).

Dunque, poiché il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. è un ausiliario (sui generis) del giudice, non può rilevare d’ufficio la prescrizione, così come non può farlo il giudice che lo ha delegato, se non in presenza di una eccezione sul punto formulata dal debitore o da altro creditore.

 

Peraltro, occorre altresì osservare che l’esercizio dell’azione esecutiva (mediante pignoramento o intervento nell’esecuzione da altri intrapresa) determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. Così cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239 (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente - della prescrizione).

 

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