Prededuzione compenso del legale creditore intervenuto ed interessi su crediti chirografari

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gaetano pubblicato 23 giugno 2020

Buongiorno

avrei 3 domande da porvi:

1) il creditore intervenuto per un credito chirografario (fornitura di materiali edili) mi chiede il compenso del legale che lo assiste in prededuzione ex art. 2770 c.c. , io ritengo che il compenso del legale segua il credito per cui è chirografario, concordate.

2) I creditori che concorrono alla distribuzione del ricavato sono chirografari, due intervengono in forza di un D.I. ed il terzo per cartelle esattoriali, vanno calcolati gli interessi su tali crediti. Ritengo che al più io debba aggiornare, perchè indicati nel D.I. e nella precisazione del credito, gli interessi moratorio.

3) In occazione della precisazione del credito un creditore (intervenuto nella procedura per cui sto predisponendo il progetto di distribuzione) mi precisa il credito anche nella qualità di creditore procedente in un'altra procedura con beni parzialmente coincidenti con quelli di quella per cui sto procedendo. Preciso che di tale procedura ho avuto contezza solo in tale circostanza e da verifiche presso la cancelleria non risulta riunita con quella di cui sono delegato, ritengo che tale problema non sia di mia competenza e pertanto posso procedere a distribuire il ricavato non tenendo conto dell'altra procedura.

Anticipatamente ringrazio

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inexecutivis pubblicato 25 giugno 2020

Concordiamo con quanto ipotizzato a proposito del primo e del secondo quesito.

Con riferimento al terzo, invece, siamo in totale disaccordo. Invero, costituisce un obbligo del professionista delegato, che nell’adempimento del suo in carico deve agire con diligenza, prudenza e perizia, come ogni buon professionista, quello di segnalare immediatamente al giudice dell’esecuzione l’anomalia derivante dal fatto che due distinti pignoramenti che abbiano colpito gli stessi beni (non importa se in tutto o in parte) non siano stati (totalmente o parzialmente) riuniti.

Invero, il pignoramento successivo, la cui legittimità è riconosciuta, in generale, dall’art. 493, comma secondo, c.p.c., viene concepito dal legislatore come un atto di intervento.

Lo si ricava dall’art. 561 c.p.c., a mente del quale l’atto di pignoramento successivo è inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, e viene considerato alla stregua di un intervento tempestivo o tardivo a seconda del momento in cui viene eseguito, anche se l’indipendenza di ogni pignoramento rispetto all’altro fa sì che la caducazione di uno di essi non infici l’intera procedura, nel che si sostanzia la differenza tra il pignoramento successivo e l’intervento (così Cass., sez. U, 7 gennaio 2014, n. 61).

La norma, (così come gli artt. 524 e 550 c.p.c. dettati, rispettivamente, per l’espropriazione mobiliare e presso terzi) è evidentemente dettata dall’esigenza di scongiurare il pericolo che il bene sia venduto più volte in procedure diverse e che i creditori possano tutti concorrere alla distribuzione del ricavato.

Il collegamento tra i diversi pignoramenti, e la riunione degli stessi nella procedura più risalente, è assicurata dalla disposizione in parola attraverso la previsione per cui “il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione, sicché sia il creditore pignorante successivo che il cancelliere, cui compete l’inserimento del secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo (se non vi provvede, secondo Cass., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20595, il compito spetta al giudice dell’esecuzione), sono avvertiti.

Se, avvedutosi (e non potrebbe essere altrimenti) della esistenza di un diverso pignoramento il professionista delegato non sollecitasse il giudice alla riunione dei pignoramenti, il creditore procedente che ha eseguito il pignoramento successivo e che non parteciperebbe alla distribuzione poiché, venduto il bene nella prima procedura, esso non potrebbe più essere venduto nella seconda, potrebbe far valere la responsabilità del professionista delegato unitamente a quella del cancelliere (che magari non ha riunito il pignoramento successivo a quello precedente) o a quella del conservatore (che nella nota di trascrizione del pignoramento non ha dato atto della esistenza del precedente pignoramento).

Suggeriamo dunque di sospendere la predisposizione della bozza del piano di riparto (almeno con riferimento ai lotti comuni alle due procedure) e di richiedere al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione delle procedure.

vincdec10 pubblicato 26 gennaio 2021

Spett. asta legale

Ho un credito derivante da danni di natura non patrimoniale, da riscuotere nei confronti del mio debitore che a seguito di ricerche condotte dal mio legale, non ha beni che possano soddisfare degnamente la mia richiesta creditoria.

Tuttavia però risulta che egli sia creditore procedente pignorante in una procedura esecutiva immobiliare.

Mi ha cosigliato il mio legale che sarebbe possibile intervenire in tale procedura esecutiva, richiedendo l'assegnazione del credito per il quale il mio debitore concorre, sostituendomi ad esso.

Vorrei capire quale sia a questo punto il titolo idoneo a poter presentare tale richiesta al g.e. della procedura.

Potrebbe bastare una semplice perizia asseverata e giurata oppure è necessario altro titolo di natura esecutiva?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

La questione è controversa. Secondo Cass., sez. III, 20 aprile 2015, n. 8001, non sarebbe necessario che il creditore che intenda sostituirsi ex art. 511 c.p.c. sia assistito da titolo esecutivo.

Osserva la Corte in questa pronuncia come la cassazione si sia già pronunciata in merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c., affermando che realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione (cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06). Essa non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto.

In senso contrario, sostiene la sentenza, non varrebbe il richiamo che l'art. 511 c.p.c., fa all'art. 499 c.p.c., poiché esso è limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione (cfr. Cass. n. 2608/87 cit.). Ne seguirebbe che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo.

Questa tesi non è tuttavia unanimemente condivisa e non convince neanche noi.

Infatti, è vero che l’art. 511 c.p.c. fa riferimento all’art. 499, comma secondo c.p.c., ma è altrettanto veri che questa norma fa riferimento all’art. 499 nel testo precedente alla riforma del 2002, dove il primo comma faceva riferimento alla legittimazione degli altri creditori, senza specificare la necessità di un titolo esecutivo. Invece, all’esito della riforma, il vincolo del titolo esecutivo o dei presupposti richiesti dal novellato art. 499 sono a nostro avviso necessari anche per la sostituzione.

vincdec10 pubblicato 29 gennaio 2021

Capisco, ma nel caso riuscissi ad ottenere un titolo esecutivo,bisognerebbe notificare prima l'atto di precetto, per poter poi procedere  eventualmente all'esecuzione forzata ( anche se ripeto, non vi sono beni appettibili tali da soddisfare la mia richiesta creditoria) oppure posso tranqullamente avviare sin da subito la sostituzione di cui all'art 511 cpc?

 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2021

Se anche si ritenesse necessario un titol oesecutivo, non è necessario procedere alla previa notifica del precetto.

vincdec10 pubblicato 08 febbraio 2021

Capisco. E se inveece volessi subentrare secondo quanto  previsto dall' art 111 cpc, quali requisti dovrei avere?

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

Se un soggetto intende sostituirsi al creditore in forza dell’art.111 c.p.c. dovrà dimostrare che il credito gli è stato ceduto. La giurisprudenza ha precisato che in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori (Cass., Sez. III, 20/04/2016, n. 7780).

vincdec10 pubblicato 09 febbraio 2021

Capisco questi tipi di modalità di sostituzione per cessione possono realizzarsi anche mediante la compensazione ?

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2021

si certo

vincdec10 pubblicato 10 febbraio 2021

Bene. ma cosa vuole concretamente intendere  la Cass., Sez. III, 20/04/2016, n. 7780) quando dice:"con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori "? Che caratteristiche dovrebbe avere la procura alle liti?

Grazie

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2021

Vuol dire che l'intervento nella procedura in sostituzione del creditoreprocedente non necessita del rispetto di rigorose formule sacramentali, essendo sufficiente qualsiasi modalità che renda chiaramente edotti sia il creditore che il debitore.

vincdec10 pubblicato 12 febbraio 2021

Ok perfetto grazie.

inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2021

grazie a lei!

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