Concordiamo con quanto ipotizzato a proposito del primo e del secondo quesito.
Con riferimento al terzo, invece, siamo in totale disaccordo. Invero, costituisce un obbligo del professionista delegato, che nell’adempimento del suo in carico deve agire con diligenza, prudenza e perizia, come ogni buon professionista, quello di segnalare immediatamente al giudice dell’esecuzione l’anomalia derivante dal fatto che due distinti pignoramenti che abbiano colpito gli stessi beni (non importa se in tutto o in parte) non siano stati (totalmente o parzialmente) riuniti.
Invero, il pignoramento successivo, la cui legittimità è riconosciuta, in generale, dall’art. 493, comma secondo, c.p.c., viene concepito dal legislatore come un atto di intervento.
Lo si ricava dall’art. 561 c.p.c., a mente del quale l’atto di pignoramento successivo è inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, e viene considerato alla stregua di un intervento tempestivo o tardivo a seconda del momento in cui viene eseguito, anche se l’indipendenza di ogni pignoramento rispetto all’altro fa sì che la caducazione di uno di essi non infici l’intera procedura, nel che si sostanzia la differenza tra il pignoramento successivo e l’intervento (così Cass., sez. U, 7 gennaio 2014, n. 61).
La norma, (così come gli artt. 524 e 550 c.p.c. dettati, rispettivamente, per l’espropriazione mobiliare e presso terzi) è evidentemente dettata dall’esigenza di scongiurare il pericolo che il bene sia venduto più volte in procedure diverse e che i creditori possano tutti concorrere alla distribuzione del ricavato.
Il collegamento tra i diversi pignoramenti, e la riunione degli stessi nella procedura più risalente, è assicurata dalla disposizione in parola attraverso la previsione per cui “il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione, sicché sia il creditore pignorante successivo che il cancelliere, cui compete l’inserimento del secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo (se non vi provvede, secondo Cass., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20595, il compito spetta al giudice dell’esecuzione), sono avvertiti.
Se, avvedutosi (e non potrebbe essere altrimenti) della esistenza di un diverso pignoramento il professionista delegato non sollecitasse il giudice alla riunione dei pignoramenti, il creditore procedente che ha eseguito il pignoramento successivo e che non parteciperebbe alla distribuzione poiché, venduto il bene nella prima procedura, esso non potrebbe più essere venduto nella seconda, potrebbe far valere la responsabilità del professionista delegato unitamente a quella del cancelliere (che magari non ha riunito il pignoramento successivo a quello precedente) o a quella del conservatore (che nella nota di trascrizione del pignoramento non ha dato atto della esistenza del precedente pignoramento).
Suggeriamo dunque di sospendere la predisposizione della bozza del piano di riparto (almeno con riferimento ai lotti comuni alle due procedure) e di richiedere al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione delle procedure.