Precisazione del credito fondiario

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
sarah pubblicato 15 febbraio 2022

Sono una srl credititrice intervenuta in una pei avente ad oggetto un immobile a seguito di un'operazione di cartolarizzazione. Ciò posto, essendo il credito fondiario la precisazione del credito la deposito entro quindici giorni dall'aggiudicazione con richiesta del pagamento diretto ai sensi dell'art. 41 TUB oppure entro 30 gg l'esame delle offerte e la vendita del bene come per i crediti ordinari?

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Non ci sono praticamente differenze. Le suggeriamo di provvedere subito. In ogni caso è vincolante quanto eventualmente previsto dall'ordinanza di vendita. 

sarah pubblicato 25 febbraio 2022

Grazie

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

grazie a lei!

fraric pubblicato 08 giugno 2022

Buongiorno, sono una professionista delegata, credo di aver commesso un errore e vi chiedo consiglio. In una Es Imm il creditore fondiario ha fatto precetto e pignoramento solo per le rate scadute del mutuo (30.000 euro) e non anche per il capitale residuo da pagare (200.000 euro). E' intervenuta solo AE senza ipoteca. Ho venduto l'immobile e l'assegnatario ha versato subito il prezzo. Il fondiario ha fatto successivamente istanza ex art. 41 TUB ed ha precisato il credito indicando, oltre che le rate scadute di cui al precetto, anche il capitale residuo. Per errore, ipotizzando che effettivamente avesse agito esecutivamente per l'intero credito del mutuo (rate scadute e capitale residuo), gli ho versato l'80% del prezzo di aggiudicazione (naturalmente avendo detratto le ipotetiche spese di procedura) ovvero 85.000 euro; solo dopo il versamento mi sono resa conto che gli ho versato più di quanto indicato in precetto. Ho sbagliato? Che posso fare? Forse il fondiario dovrebbe fare intervento per il capitale residuo? Grazie.

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

Come ipotizzato nella domanda, il creditore fondiario avrebbe dovuto spiegare intervento anche per il capitale residuo, posto che ogni credito va soddisfatto nei limiti della domanda.

Suggeriamo dunque di chiedere al creditore fondiario la restituzione di quanto ricevuto in eccedenza.

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