inexecutivis
pubblicato
09 febbraio 2018
Rispondiamo alla domanda osservando preliminarmente che la pronuncia del decreto di trasferimento (ed in particolare il suo deposito in cancelleria) determina il prodursi dell’effetto traslativo.
Gli adempimenti successivi, ed in particolare la trascrizione, la registrazione e la voltura catastale dello stesso, assolvono ad una mera finalità tributaria. In particolare, viene in rilievo l’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale “i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Aggiungiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo unico dell’edilizia) l’aggiudicatario di un immobile che si trovi nelle condizioni previste per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, “dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.
È dunque evidente che la domanda di sanatoria deve essere presentata entro il termine previsto dalla norma, con la conseguenza che rispetto ad essa il termine di venti giorni (decorrenti dalla notificazione o dalla conoscenza dell’atto) previsto dall’art. 617 per la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non incide in maniera rilevante.