Possesso immobile e assenza debitore esecutato

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  • Ultimo messaggio 18 aprile 2019
saxsa pubblicato 19 febbraio 2018

Buona sera, sono custode di immobili pignorati. Due quesiti molto simili tra loro ma diversi:

1) Ho inviato ai debitori esecutati comunicazione con raccomandate A/R per il primo accesso all'immobile. Alla data fissata per l'accesso solo uno dei debitori era presente, l'altro è irreperibile; come devo procedere per notiziare quest'ultimo della "custodia" dell'immobile?

2)Ho inviato ai debitori esecutati comunicazione con raccomandate A/R per il primo accesso all'immobile. Entrambi residenti in posti diversi risultano irreperibili. Come devo procedere per notiziarLi della "custodia" dell'immobile?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2018

Nel rispondere alla domanda dobbiamo muovere dalla lettura della previsione di cui all’art. 559, comma terzo, c.p.c., il quale dispone che il Giudice dell’esecuzione provveda a sostituire il debitore esecutato (custode ex lege senza diritto a compenso per effetto della notifica del pignoramento) nella custodia quando:

1) viene pronunciata l'ordinanza di vendita (si tratta della regola generale prevista dall’art. 559, comma quarto, c.p.c.);

2) quanto quando l'immobile non è occupato dall’esecutato (art. 559, comma secondo);

3) se vi è istanza del creditore procedente o di un creditore intervenuto in tal senso (è l’altra ipotesi di sostituzione del custode prevista dall’art. 559, comma secondo);

4) in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (art. 559, comma terzo).

Come si vede, la nomina del custode (diverso dall’aggiudicatario) è sempre contenuta in un provvedimento giurisdizionale.

Orbene, questo provvedimento è sempre conosciuto dai debitori esecutati, e comunque è da essi conoscibile.

Se adottato in udienza (normalmente all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.), esso è conosciuto dalle parti presenti, e si ha per conosciuto da coloro i quali hanno ricevuto la comunicazione (ai sensi dell’art. 134 c.p.c.) del provvedimento con il quale l’udienza è stata fissata.

Se adottato fuori udienza, a scioglimento della riserva, esso viene comunicato, sempre ai sensi dell’art. 134 c.p.c. alle parti del processo, e dunque anche ai debitori esecutati.

Dalle considerazioni che precedono si evince il dato per cui al fine di verificare se i debitori abbiano avuto legale conoscenza della nomina del nuovo custode è sufficiente verificare, attraverso l’esame del fascicolo dell’esecuzione, che i provvedimenti di cui abbiamo appena detto siano stati comunicati.

Potrebbe comunque accadere che alla conoscenza “legale” non si sia accompagnata una conoscenza “reale” della sostituzione.

Ciò si verifica ai sensi quando il debitore, ricevuta la notifica del pignoramento, non ha eletto, con dichiarazione da rendersi in cancelleria, il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, con la conseguenza che queste vengono eseguite in cancelleria ai sensi dell’art. 492, comma secondo, c.p.c.. Questo elemento, comunque, è giuridicamente irrilevante e non impedisce al custode l’esercizio dei compiti propri del suo ufficio.

Se poi l’ordinanza di nomina del custode dovesse in ogni caso prevedere che il provvedimento di nomina sia portato a conoscenza del debitore, occorre verificare quale onere sia stato concretamente posto in capo al custode da parte del Giudice dell’esecuzione.

In particolare, ove il provvedimento di sostituzione del custode prescriva in capo al nuovo custode un onere di “notificazione”, il custode dovrà procedere tramite ufficiale giudiziario, dopo aver acquisito presso l’ufficio anagrafe del comune dell’ultima residenza nota certificazione dalla quale risulti l’attuale residenza.

Se invece l’ordinanza di nomina del custode preveda una semplice “comunicazione”, il custode, sempre previa acquisizione della predetta certificazione anagrafica, potrà agire tramite raccomandata a.r.

Delegato-custode pubblicato 12 aprile 2019

Spett.le Astalegale,

in merito alla precedente risposta -che condivido in toto- pongo il seguente quesito:

considerato che  "quando il debitore, ricevuta la notifica del pignoramento, non ha eletto... il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, con la conseguenza che queste vengono eseguite in cancelleria ai sensi dell’art. 492, comma secondo, c.p.c.", allora, non sarebbe corretto eseguire tutte le successive comunicazioni o notificazioni ( compresa la comunicazione della pubblicazione dell'avviso di vendita) presso la cancelleria?

Inoltre, Vi chiedo delucidazioni in merito ai seguenti casi:

a) il debitore occupa l'immobile pignorato ma non ritira le raccomandate;  

b)  l'immobile pignorato è occupato da altro soggetto (che permette l'accesso all'immobile),  mentre il debitore (che di fatto vive in luogo non conosciuto)  non ritira le raccomandate inviate all'indirizzo di residenza.

Il custode può, nel primo caso -in assenza di indicazioni nell'Ordinanza che conferisce l'incarico- accedere con l'ausilio di un fabbro all'immobile e procedere comunque alla vendita?

Il delegato può, nel secondo caso -in assenza di indicazioni nell'Ordinanza che conferisce l'incarico-  accedere in presenza dell'occupante e procedere alla vendita indirizzando le comunicazioni/notificazioni all'indirizzo di residenza (ovvero in cancelleria)?

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2019

 Rispondiamo separatamente alle due questioni.

Quanto alla domanda A), la risposta è senz’altro affermativa. Le comunicazione si hanno per perfezionate a prescindere dal comportamento serbato dal debitore, e quindi il delegato è legittimato senz’atro a procedere.

Quanto alla domanda sub B), va osservato che ai sensi dell’art. 560, comma terzo c.p.c. (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 4 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) l’ordine di liberazione poteva essere impugnato con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi dall’occupante diverso dall’esecutato entro il termine di 15 decorrenti dalla notifica dell’ordine di liberazione, con la conseguenza che nel caso di occupazione da parte del terzo, ai fini della stabilizzazione dell’ordine di liberazione è necessario che il ricorrente proceda alla notifica (quindi a mezzo di ufficiale giudiziario) dell’ordine di liberazione nei confronti del terzo.

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