Nel rispondere alla domanda dobbiamo muovere dalla lettura della previsione di cui all’art. 559, comma terzo, c.p.c., il quale dispone che il Giudice dell’esecuzione provveda a sostituire il debitore esecutato (custode ex lege senza diritto a compenso per effetto della notifica del pignoramento) nella custodia quando:
1) viene pronunciata l'ordinanza di vendita (si tratta della regola generale prevista dall’art. 559, comma quarto, c.p.c.);
2) quanto quando l'immobile non è occupato dall’esecutato (art. 559, comma secondo);
3) se vi è istanza del creditore procedente o di un creditore intervenuto in tal senso (è l’altra ipotesi di sostituzione del custode prevista dall’art. 559, comma secondo);
4) in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (art. 559, comma terzo).
Come si vede, la nomina del custode (diverso dall’aggiudicatario) è sempre contenuta in un provvedimento giurisdizionale.
Orbene, questo provvedimento è sempre conosciuto dai debitori esecutati, e comunque è da essi conoscibile.
Se adottato in udienza (normalmente all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.), esso è conosciuto dalle parti presenti, e si ha per conosciuto da coloro i quali hanno ricevuto la comunicazione (ai sensi dell’art. 134 c.p.c.) del provvedimento con il quale l’udienza è stata fissata.
Se adottato fuori udienza, a scioglimento della riserva, esso viene comunicato, sempre ai sensi dell’art. 134 c.p.c. alle parti del processo, e dunque anche ai debitori esecutati.
Dalle considerazioni che precedono si evince il dato per cui al fine di verificare se i debitori abbiano avuto legale conoscenza della nomina del nuovo custode è sufficiente verificare, attraverso l’esame del fascicolo dell’esecuzione, che i provvedimenti di cui abbiamo appena detto siano stati comunicati.
Potrebbe comunque accadere che alla conoscenza “legale” non si sia accompagnata una conoscenza “reale” della sostituzione.
Ciò si verifica ai sensi quando il debitore, ricevuta la notifica del pignoramento, non ha eletto, con dichiarazione da rendersi in cancelleria, il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, con la conseguenza che queste vengono eseguite in cancelleria ai sensi dell’art. 492, comma secondo, c.p.c.. Questo elemento, comunque, è giuridicamente irrilevante e non impedisce al custode l’esercizio dei compiti propri del suo ufficio.
Se poi l’ordinanza di nomina del custode dovesse in ogni caso prevedere che il provvedimento di nomina sia portato a conoscenza del debitore, occorre verificare quale onere sia stato concretamente posto in capo al custode da parte del Giudice dell’esecuzione.
In particolare, ove il provvedimento di sostituzione del custode prescriva in capo al nuovo custode un onere di “notificazione”, il custode dovrà procedere tramite ufficiale giudiziario, dopo aver acquisito presso l’ufficio anagrafe del comune dell’ultima residenza nota certificazione dalla quale risulti l’attuale residenza.
Se invece l’ordinanza di nomina del custode preveda una semplice “comunicazione”, il custode, sempre previa acquisizione della predetta certificazione anagrafica, potrà agire tramite raccomandata a.r.