Pluralità di aggiudicatari inadempienti

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  • Ultimo messaggio 08 maggio 2022
manufili2017@libero.it pubblicato 03 maggio 2022

Cosa succede se dopo una prima vendita in cui l’aggiudicatario si è reso inadempiente del saldo del prezzo (quindi potenziale destinatario della condanna al pagamento della differenza), nella nuova vendita anche il nuovo aggiudicatario (diverso dal primo) risulti inadempiente? Entrambi verranno condannati a pagare la differenza nel caso di successiva vendita per un prezzo inferiore alle rispettive offerte e in che misura ciascuno?

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robertomartignone pubblicato 03 maggio 2022

Potrebbero entrambi essere sanzionati , comunque pare un caso limite ...

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

Rispondiamo a questa domanda osservando che la norma non disciplina il caso prospettato, che presuppone un solo aggiudicatario inadempiente, e quindi la risposta deve essere fornita attraverso una ricostruzione sistematica delle norme di riferimento.

Come detto, l’art. 587 c.p.c. prevede che l’aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.

Questo pagamento è dovuto in forza del decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. con il quale il Giudice dell’esecuzione condanna l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

La norma precisa che il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

Sulla scosta di questi dati riteniamo che se più aggiudicatari decadono dall’aggiudicazione, ciascuno di essi sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo cui si è aggiudicato il bene e quello di effettiva aggiudicazione, con la precisazione che ai fini della condanna andrà tenuto conto delle cauzioni da entrambi versate.

Gli aggiudicatari decaduti diventeranno così obbligati in solido nei confronti dei creditori incapienti (in forza del principio generale di solidarietà passiva nelle obbligazioni enunciato dall’art. 1294 c.c.), nei limiti in cui il loro debito coincide, ed il soggetto che è stato chiamato ad adempiere potrà agire di regresso per la metà nei confronti dell’altro aggiudicatario.

Il decreto non può essere posto in esecuzione dal delegato, in quanto esso costituisce titolo esecutivo in favore dei creditori rimasti insoddisfatti.

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