più pignoramenti sullo stesso immobile

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  • Ultimo messaggio 10 gennaio 2021
Marco_acquirente pubblicato 10 giugno 2020

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un immobile per il quale è stato emesso il decreto di trasferimento. Confrontando la visura ipotecaria dell'immobile e il decreto di traferimento, ho notato che nella visura ipotecaria risultano due pignoramenti: il primo pignoramento in ordine di tempo per una cifra molto piccola (irrisoria rispetto al valore del bene), e il secondo pignoramento (successivo) per una cifra molto elevata. Nel decreto di trasferimento non è menzionata la cancellazione del primo pignoramento, anche se compare la cancellazione dell'ipoteca su cui si fondava il primo pignoramento.  Nella visura ipotecaria non c'è nessuna annotazione trascrcitta nel secondo pignoramento. E' valido il decreto?

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inexecutivis pubblicato 15 giugno 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.

Fatta questa premessa, riteniamo che il decreto di trasferimento debba essere integrato con la cancellazione anche dell’altro pignoramento.

Marco_acquirente pubblicato 08 gennaio 2021

Buon pomeriggio.

Intervengo ancora in questo forum dato che seguendo il vostro suggerimento ho contattato il notaio delegato per far presente il problema della mancata cancellazione del pignoramento. Da quel momento il notaio si è fatto sempre negare al telefono, per evitare di rispondermi. Non ricevendo alcuna risposta, ho anche inviato una pec al notaio con formale diffida ad adempiere alla cancellazione entro il termine di 15 giorni, che sono trascorsi inutilmente. Non ho ricevuto alcuna risposta. Tutto tace ed il pignoramento non è stato ancora cancellato. Cosa potrei fare? Mi devo rivolgere ad un avvocato e affrontare tutte le spese? Mi chiedo se il notato delegato abbia delle responsabilità, eventualmente anche penali, per la sua negligenza.

inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

Purtroppo non le resta che rivolgersi ad un avvocato a mezzo del quale le suggeriamo di depositare una istanza al giudice dell'esecuzione al quale segnalare la violazione commessa dal professionista delegato.

In ogni caso, sulla base del decreto di trasferimento, potrà lei stesso chiedere la cancellazione del decreto di trasferimento.

in questi termini si è espressa una lontana ma mai superata giurisprudenza, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione" (Cass. SezII, 10 agosto 1962, n. 2516).

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