inexecutivis
pubblicato
11 maggio 2017
Sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l’usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori.
I possibili scenari, rispetto alla situazione che la vede coinvolta, possono essere i seguenti.
Poiché oggetto di pignoramento è la quota, ai sensi dell’art. 600, il Giudice (visto che, trattandosi di appartamento, la sua quota non può essere separata da quella di sua moglie) porrà in vendita l’intero diritto di usufrutto, ed il ricavato sarà destinato per 2/3 al pagamento dei suoi creditori, mentre il restante 1/3 verrà restituito a sua moglie.
Ella, tuttavia, in qualità di comproprietario, potrà essa stessa partecipare alla vendita, formulando offerta di acquisto, oppure potrà chiedere che la sua quota le venga assegnata per un importo pari al prezzo base, ai sensi dell’at. 720 c.c.