PIGNORAMENTO SUCCESSIVO SUL MEDESIMO BENE IMMOBILE

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2021
danielebenni pubblicato 01 ottobre 2021

Buongiorno, avrei bisogno di un  urgente consiglio.

Per un debito nei confronti di un ente assicurativo, nel 2014 una unità immobiliare del debitore è stata oggetto di pignoramento immobiliare. La relativa procedura esecutiva è giunta sino alla aggiudicazione nell'anno 2019 ma poi, a causa del mancato versamento del saldo prezzo, si è verifcata la decadenza dell'aggiudicatario e la procedura è tuttora pendente e in attesa della disposizione di un nuovo incanto.

Nelle more della predetta procedura esecutiva, nell'anno 2019 il debitore riceveva un atto di pignoramento da parte di un altro creditore sul medesimo immobile oggetto di pignoramento della precedente procedura esecutiva del 2014; a seguito di tale pignoramento veniva iscritta a ruolo un'altra procedura esecutiva immobiliare. Qualche giorno fa, il debitore ha ricevuto la notifica, da parte del creditore che nel 2019 gli aveva notificato il secondo pignoramento, di un "ricorso in riassunzione" unitamente al decreto di fissazione di udienza ex art. 569 cpc (nel ricorso il creditore chiede al giudice di fissare la data dell'udienza per la prosecuzione della procedura esecutiva che - si legge - sarebbe stata sospesa per via dell'emergenza sanitaria da covid 19 e, con decreto, il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza ex art. 569 cpc a maggio 2022 per l'audizione delle parti e per l'esame della regolarità degli atti, nominando un esperto stimatore e un custode giudiziario assegnando loro un acconto sul compenso).

L'assurdità della situazione è che, a seguito del primo pignoramento immobiliare, era già stato nominato un custode ed un esperto stimatore, tanto che l'immobile era stato messo all'asta con tanto di aggiudicazione (poi venuta meno a seguito del mancato versamento del saldo prezzo).

Posto dunque che attualmente sussistono due procedure esecutive sul medesimo bene, a vostro parere cosa conviene fare al debitore? Può lasciare le cose così come sono, in attesa che il secondo creditore e/o il giudice dell'esecuzione si accorgano della pendenza di altra precedente procedura esecutiva sul medesimo bene? Oppure per lui sarebbe utile chiedere l'unificazione delle due procedure esecutive (magari anche solo per evitare l'inutile accumularsi delle spese della seconda procedura con la prima)? In tale secondo caso, è opportuno fare una istanza sin da subito oppure farlo presente all'udienza fissata per i mese di maggio 2022?

Voi che ne pensate?

Grazie per il prezioso aiuto!

Daniele

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2021

Per rispondere all’interrogativo posto occorre muovere dalla previsione per cui il pignoramento successivo la cui legittimità è riconosciuta, in generale, dall’art. 493, comma secondo, c.p.c., viene concepito, dal legislatore, alla stregua di un atto di intervento.

Lo si ricava dall’art. 561 c.p.c., a mente del quale l’atto di pignoramento successivo è inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, e viene considerato alla stregua di un intervento tempestivo o tardivo a seconda del momento in cui viene eseguito, anche se l’indipendenza di ogni pignoramento rispetto all’altro fa sì che la caducazione di uno di essi non infici l’intera procedura, nel che si sostanzia la differenza tra il pignoramento successivo e l’intervento (così Cass., sez. U, 7 gennaio 2014, n. 61).

La norma, (così come gli artt. 524 e 550 c.p.c. dettati, rispettivamente, per l’espropriazione mobiliare e presso terzi) è evidentemente dettata dall’esigenza di scongiurare il pericolo che il bene sia venduto più volte in procedure diverse.

Il collegamento tra i diversi pignoramenti, e la riunione degli stessi nella procedura più risalente è assicurata dalla disposizione in parola attraverso la previsione per cui “il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione, sicché sia il creditore pignorante successivo che il cancelliere, cui compete l’inserimento del secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo sono avvertiti.

Così ricostruiti i termini della vicenda, è evidente che le due procedure vanno riunite per evitare che il debitore (sul quale in ultima analisi cadono i costi della procedura ex art. 95 cpc) sopporti una duplicazione di spese.

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