Pignoramento presso terzi - debito del terzo, allo stato, non esigibile.

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2018
Delegato-custode pubblicato 27 novembre 2018

Gent.mi esperti, Vi pongo il seguente quesito.

Premesso che:

- Tizio è creditore nei confronti di Caio e, pertanto, munito di titolo esecutivo, gli notifica Atto di precetto;

- Caio è nullatenente, tuttavia, sulla scorta di una Sentenza di primo grado, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno cagionatogli da Sempronio;

- detta Sentenza  è stata appellata da Sempronio e l’esecuzione della stessa è stata sospesa ex art. 283 cpc;

- il Giudizio d’appello volge al termine ma Tizio non potrà sapere quando la sentenza verrà emessa;

- Tizio, per evitare che, nel caso di conferma della sentenza di primo grado, Caio venga risarcito da Sempronio e  occulti le somme,  notifica Atto di pignoramento presso terzi a Sempronio (quale terzo pignorato).

Vi chiedo:

- Sempronio deve dichiarare di essere debitore di Caio  sulla scorta della sentenza di primo grado (sospesa ex art 283 cpc)?

- Può pignorarsi un credito “sospeso”?

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2018

Per rispondere correttamente alla domanda formulata occorre muovere dalla lettura dell'art. 547, comma primo, c.p.c., a mente del quale il terzo pignorato nel rendere la dichiarazione di quantità deve specificare:

A) di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso;

B) quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;

C) se ha precedentemente subito il sequestro delle cose o delle somme dovute al terzo;

D) se ha accettato o gli sono state notificate cessioni.

L'interpretazione più accreditata e ragionevole dell'art. 547 è quella secondo cui le condizioni che, a vario titolo, incidono sulla esigibilità di un credito non giustificano una dichiarazione negativa, poiché la norma chiede di indicare l'esistenza di debiti nei confronti del debitore esecutato a prescindere dal fatto che essi siano esigibili o meno.

Se così è, riteniamo che se il terzo pignorato è debitor debitoris in forza di una sentenza di condanna pronunciata contro di lui, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. non potrà essere negativa in ragione del fatto che il titolo sia stato sospeso ex art. 283, poiché la sospensione del titolo o della esecuzione del titolo pronunciata dal giudice dell'appello non incidono sul contenuto della sentenza impugnata ma solo sulla possibilità che possa essere azionata in via esecutiva. Insomma, la sospensione della esecutività di una sentenza non equivale a disconoscimento delle statuizioni in essa contenute.

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