Buongiorno,
ho subìto il pignoramento del conto corrente da parte del Condominio.
Il G.E. deve pronunciarsi sull'assegnazione della somma accantonata.
E' in corso altro procedimento, che ho attivato anteriormente al pignoramento, sulla nullità della delibera che verte su "spese personali" (appurato che l'assemblea non ha potere di deliberare su spese personali) e sulla quale poi si baserà il titolo esecutivo.
Ho presentato opposizione al decreto ingiuntivo rilevando la nullità della delibera e con istanza di sospensione dell'esecutività, quest'ultima respinta.
Ora, ritengo che assegnare il preteso credito sulla base di una delibera adottata fuori dal potere dell'assemblea equivale a porre a mio carico una clausola vessatoria.
Domando: su quali basi si può chiedere al G.E. di valutare la questione che attiene alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia consumeristica sulle clausole vessatorie (sentenza n. 9479/2023 che statuisce che il G.E., laddove il titolo è un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, deve verificare la presenza di eventuali clausole abusive) alla luce della natura di "non consumatore" del Condominio come da Corte di Giustizia UE, sent. 2 aprile 2020, causa C-329/19, nonchè Decisione ABF n. 19783/2020?
Ovvero, ciò è sufficiente per ritenere applicabili a favore del condòmino ingiunto (persona fisica) le norme a tutela del consumatore data la posizione di inferiorità nei confronti del Condominio deliberante/Amministratore professionista?
Del resto, quando è - al contrario - il Condominio a trovarsi ingiunto da parte di un professionista, la giurisprudenza ritiene applicabile al Condominio le norme a tutela del consumatore in virtù della sola posizione di inferiorità.
Grazie infinite, Roberta