pignoramento presente su bene non specificato nel decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2021
danieleverdecchia pubblicato 02 luglio 2021

Buongiorno, ho acquistato un' immobile all'asta dove nella perizia del CTU venivano evidenziate 3 pregiudievoli: un'ipoteca volontaria, un'ipoteca giudiziale e un pignoramento. Nell'avviso di vendita le pregiudievoli non venivano specificate dal delegato alla vendita ne altre info al riguardo erano presenti.

Una settimana fa ho ricevuto il decreto di trasferimento dove il giudice ordina la cancellazione dell'ipoteca volontaria e del pignoramento ma non si dice niente dell'ipoteca giudiziale. Contatto il delegato per chiedere informazioni e dopo una sua analisi mi dice che l'ipoteca giudiziale non viene fuori se si fa una visura sul bene ma solo se si fa una visura sul debitore in quanto c'è stato un errore nel comune trascritto: secondo il delegato quindi il decreto è corretto in quanto sull'ipoteca giudiziale c'è probabilmente un errore e non la può inserire. Non sono stato d'accordo con il delegato e l'ho invitato formamente ha chiedere un'integrazione del decreto di trasferimento al giudice in quanto le 3 pregiudizievole erano evidenziate dal CTU ed io dovevo avere un'immobile pulito e non con pregiudizievoli che mi possono recare problemi in futuro per la vendita. Ho evidenziato poi che la città del bene pignorato era sbagliata ma l'indirizzo era corretto ed il foglio, part. e sub pure quindi il pignoramento era presente ma solo trascritto in modo errato. Ho evidenziato poi al delegato i sui adempimenti: presa attenta visione della perizia, risolvere problemi su eventuali trascrizioni non cancellabili con il decreto prima della vendita all'asta e specifica nell'avviso di vendita di eventuali pregiudizievoli che non potevano essere cancellate con il decreto (tutte cose ovviamente non fatte dal delegato).

Chiedo un vostro parere sulla questione sperando che la problematica possa essere risolta solo con un'integrazione al decreto da parte del giudice; in alternativa chiedo, se la situazione non si risolve, se posso entro 20 giorni dal decreto (che mi è stato comunicato 7 giorni dopo) esercitare la richiesta di annullamento di assegnazione in quanto non voglio un immobile che rimanga sporco con trascrizioni. Chiedo infine come posso effettuare un reclamo verso il delegato che a mio avviso ha gestito l'asta non con professionalità e se posso agire contro lo stesso per il recupero di eventuali spese del mio avvocato per gestire con lo studio che ha effettuato il pignoramento una qualche liberatoria per poter fare la cancellazione anche del pignoramento.

grazie

 

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2021

Difficile fornire una risposta precisa senza uno studio preciso degli atti.

Il linea generali ci sentiamo di dire che l'ipoteca vada cancellata proprio in ragione del fatto che se si esegue una visura sulla persona del debitore l'ipoteca risulta presente e dunque, poichè il nostro sistema di pubblicità immobiliare è a base personale, (a meno che non ci si torvi in territori, come la provincia autonoma di Bolzano, in cui vige il sistema tavolare), l'ipoteca va cancellata.

In ogni caso, occorre tenere presente che in materia di trascrizione vige il principio per cui a norma dell'art. 2665 cod. civ., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato d'incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione” (Cass. Sez. VI – III, 30 maggio 2018, n. 13543. Con riferimento alla inesatta indicazione della particella catastale nell’atto di pignoramento cfr Cass., sez. VI – III, 15 settembre 2020, n. 19123, e giurisprudenza ivi richiamata).

Se dunque non vi è incertezza in oridne al bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta, la cancellazione va eseguita a norma dell'art. 586 cpc.

In ogni caso, il rimedio esperibile è quello della opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento che non contenesse l'ordine di cancellazione anche di quella ipoteca.

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