Pignoramento pensione

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  • Ultimo messaggio 14 marzo 2021
  • Argomento risolto
aisa pubblicato 09 marzo 2021

Salve. Il pignoramento della pensione ad opera di un creditore privato avviene nell'ordine del quinto della pensione stessa o sulla base pignorabile della pensione? Chiedo scusa per la confusione ma da alcune fonti online leggo 20 per cento dell'intera somma in altre 20 per cento della differenza fra la pensione e il minimo per la sopravvivenza. Grazie a tutti

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inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

Ai sensi dell’art. 545, comma settimo, c.p.c., (inserito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132,) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti seguenti:

nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per i crediti alimentari;

nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e per ogni altro credito;

nella misura della metà  per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente.

inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

Ai sensi dell’art. 545, comma settimo, c.p.c., (inserito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto2015, n. 132, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti seguenti:

nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per i crediti alimentari;

nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e per ogni altro credito;

nella misura della metà  per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente.

 

aisa pubblicato 10 marzo 2021

La ringrazio, chiarissimo. Qualora il pensionato benefici anche della reversibilità, la quota si calcola sulla somma dei due trattamenti pensionistici? Non formulerò più domande, grazie.

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2021

si, si calcolerà sulla somma

aisa pubblicato 11 marzo 2021

Grazie

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2021

grazie a lei

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