Ai sensi dell’art. 545, comma settimo, c.p.c., (inserito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto2015, n. 132, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti seguenti:
nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per i crediti alimentari;
nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e per ogni altro credito;
nella misura della metà per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente.