Pignoramento nuda proprietà e usufrutto e successiva morte dell'usufruttuario

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  • Ultimo messaggio 29 maggio 2021
Delegato-custode pubblicato 28 maggio 2021

Preg.mi Esperti, quale delegato alla vendita, sottopongo alla Vostra attenzione la seguente situazione.

 

Il creditore ha pignorato i diritti vantati da Tizio e Caio sul un immobile e specificatamente: a) il diritto di usufrutto per la quota di ½ di Caio; b) il diritto di nuda proprietà per la quota di ½ e  il diritto di piena  proprietà per la quota di ½ di Tizio.

Quindi, ha trascritto il pignoramento per la quota di 1/1 di proprietà, contro Tizio e Caio per le rispettive quote di diritti.

Successivamente -nelle more della procedura esecutiva e prima che venisse disposta la vendita- è deceduto prima Caio (usufruttuario per ½) e poi anche Tizio.

Ora, ritengo che nell’avviso di vendita (anche alla luce del ricongiungimento, di fatto,  dell’usufrutto) dovrò indicare “Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’immobile….”. Idem nell’eventuale decreto di trasferimento. O forse dovrei fare riferimento alle “frazioni” di quote e diritti come da pignoramento? Potrei avere problemi in punto di “continuità delle trascrizioni?

Inoltre, dalle ispezione ipotecaria aggiornata risulta la trascrizione della pubblicazione del testamento di Tizio (che lascia la “quota di 1/1 di proprietà” dell’immobile  al coniuge Mevia) e successivamente la dichiarazione di successione su istanza di Mevia (che quindi accettata tacitamente l’eredità).

Ebbene, dovrò fare le successive comunicazioni soltanto a Mevia o anche agli altri eredi?

Sperando di essere stato chiaro, Vi ringrazio anticipatamente.

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inexecutivis pubblicato 29 maggio 2021

Rispondiamo all’interrogativo posto premettendo che sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l’usufrutto legale spettante ai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori.

Ciò detto, e venendo al caso prospettato nella domanda, se il pignoramento ha colpito sia la nuda proprietà che l’usufrutto (il che significa che gli esecutati sono due soggetti distinti, usufruttuario e nudo proprietario) occorrerà normalmente mettere in vendita la piena proprietà.

Alla stessa conclusione riteniamo che debba giungersi nel caso in cui l’usufruttuario deceda prima della pronuncia dell’ordinanza di vendita.

Depongono in questa direzione due considerazioni normative.

La prima, e decisiva, è quella per cui ai sensi dell’art. 979, comma primo, c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”. Ergo, se l’usufruttuario decede, in capo al nudo proprietario si consoliderà la piena proprietà, che dunque potrà essere osta in vendita.

La seconda riposa nella considerazione per cui poiché il decesso dell’esecutato non determina l’interruzione del giudizio, anche se non si verificasse il consolidamento di cui abbiamo detto, l’usufrutto sarebbe comunque posto in vendita.

Occorre solo precisare, per completezza, che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

Dunque, potrebbero esservi delle locazioni opponibili all’aggiudicatario, in quanto stipulate dall’usufruttuario.

Quanto alle comunicazioni, esse andranno eseguite in favore di colui che, medio tempore, è divenuto proprietario del bene, e dunque a Mevia.

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2021

infine, nel decreto di trasferimento si trasferirà all'acquirente la piena proprietà dell'intero, specificandogli come gli viene trasferita.

Anche le trascrizioni, andranno eseguite a favore dell'acquirente e contro il nudo proprietario (annotando preliminarmente l'estinzione dell'usufrutto).

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