Buongiorno, ho il seguente dubbio che mi affligge. Si tratta di un'esecuzione immobiliare.
La Cassazione ha stabilito che gli atti di esecuzione eseguiti dall'aiutante ufficiale giudiziario, sono nulli ma non inesistenti. Ne consegue che la nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto (Cassazione civile sez. III 09 aprile 2003 n. 5583).
In una procedura in cui non sia ancora stata celebrata l'udienza di cui all'art 569 c.p.c., nel caso in cui chi avesse provveduto al pignoramento si fosse qualificato in atti come "ufficiale giudiziario" e non come "aiutante ufficiale giudiziario", e quindi l'esecutato non avesse potuto rilevare la nullità dell'atto dal semplice esame del verbale di pignoramento, sarebbe ipotizzabile una rimessione in termini per proporre opposizione agli atti esecutivi, qualora siano già decorsi i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c.?
Inoltre, in caso di pignoramenti successivi, viene detto che stante gli effetti indipendenti dei singoli pignoramenti, le vicende negative relative ad uno di essi, non pregiudicano l’altro, a meno che i plurimi pignoramenti non abbiano avuto tutti come oggetto dei beni impignorabili o comunque situazione tali da inficiarne la validità per una causa comune (Soldi). Seguendo questo ragionamento, nel caso sopra prospettato, qualora un pignoramento successivo sugli stessi beni ad opera di altro creditore, sia stato eseguito anch'esso dal medesimo aiutante ufficiale giudiziario, ma solo riguardo al primo pignoramento sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi, l'eventuale accoglimento di questa inficierebbe anche il secondo pignoramento, non opposto ma affetto dalla medesima "patologia"?
Si ringrazia anticipatamente.