Pignoramento immobile indiviso 50%

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silente080921 pubblicato 08 settembre 2021

Salve, volevo porvi un quesito...

Sono proprietario del 50% di un bene indiviso. Il mio 50% risulta essere pulito, in quanto dopo vari controlli telematici fatti tramite agenzia delle entrate, a nome mio risulta la seguente dicitura: PROPRIETARIO DEL 50% DELL'IMMOBILE, mentre a nome del propirietario dell'altra metà dell'immobile pignorata risulta la seguente dicitura: DA VERIFICARE... 

I miei dubbi sono i seguenti:

1. E' normale che a me proprietario del 50% pulito, in tutti questi anni non ci sia mai arrivata nessuna notifica per quanto riguarda l'asta che verrà fatta dell'altro 50% dell'immobile?

2. E' possibile che il giudice metta all'asta l'intero immobile e quindi di conseguenza ci ritroviamo anche noi coinvolti in ciò?

3. Come farà il giudice a stabilire quale sia questo 50% da pignorare? Si tratta di un palazzo formato da 6 appartamenti e 2 locali commerciali suddivisi in 3 appartamenti a testa e 1 locale commerciale a testa a dividire tutto ciò è una scala (in comune) e da entrate suddivise nei rispettivi palazzi. Praticamente è facilmente divisibile.

Aspetto una vostra risposta ringraziandovi anticipatamente.

 

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inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

Rispondiamo all'interrogativo osservando che è impossibile che vi sia un pignoramento di quota e che i comproprietari non siano avvertiti.

L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).

La finalità dell’avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, con la conseguenza che i comproprietari non hanno interesse ad agire rispetto a questa omissione, non essendone pregiudicati (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145).

È evidente, sul punto, che analoga funzione svolge la nota di trascrizione del pignoramento, sicché il predetto avviso perde una porzione della sua importanza nel caso di pignoramento immobiliare, poiché la funzione di pubblicità è assicurata dalla trascrizione, che rende inefficace la divisione trascritta dopo la trascrizione del pignoramento, secondo quanto previsto dagli artt. 2913, 2914, n. 1), e 2915, comma secondo, c.c. (lo stesso vale per una domanda di divisione giudiziale trascritta dopo l’iscrizione di ipoteca).

Viceversa, la previa trascrizione della domanda di divisione rende opponibile il risultato divisionale ai creditori. Essi in tal caso sono tutelati dalla possibilità di partecipazione a tale divisione, prevista dall’art. 1113, comma primo, c.c..

Secondo una risalente pronuncia della Corte di cassazione l’avviso ai comproprietari non conosce equipollenti: "Nell’esecuzione forzata su beni indivisi l’avviso dell’avvenuto pignoramento agli altri comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Pertanto il creditore procedente deve necessariamente curare che esso venga notificato anche se i comproprietari abbiano conoscenza del pignoramento per essersi trovati presenti all’atto. Ed ove non vi abbia provveduto pur sapendo che i beni si appartenevano solo pro quota al debitore egli è da considerare in mala fede e, perciò, tenuto al risarcimento dei danni a norma dell’art. 2920, ultimo alinea, cod. civ." (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1966, n. 170). Tuttavia, l'eventuale notifica del solo pignoramento anche ai comproprietari li renderebbe incapaci di indicare un pregiudizio reale e concreto in conseguenza dell'omessa notifica dell’avviso.

Diverso dall'avviso ai creditori è l'invito che ad essi deve essere rivolto ai sensi dell’art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che “gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 del codice”. Normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari, il che può generare qualche confusione.

Il distinguo, tuttavia, deve essere chiaro: l’avviso ai comproprietari tutela i creditori; l’invito a comparire tutela il contraddittorio con gli altri interessati, primi fra tutti i comproprietari non esecutati, dal che si comprende la sua fondamentale importanza.

ludovico61 pubblicato 09 febbraio 2022

Buonasera,

un fatto simile sta accadendo al sottoscritto che per caso ha scoperto che il 50% di un appartamento indiviso di proprietà di una terza persona è stato pignorato da Equitalia che dopo 10 anni non si è degnata di comunicarmelo. Visto questo immobilismo come posso comportarmi visto che l'attesa si prolunga, il bene deperisce e continuo a pagarci le tasse? Il bene si trova a Chioggia, prov. Ve.

Grazie per le indicazioni che mi vorrete dare.

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

Intanto occorrerebbe eseguire un accesso al fascicolo per comprendere in quale fase si trova la procedura. Il tempo trascorso ci fa essere ottimisti. Verosimilmente la procedura è solo formalmente aperta.

ludovico61 pubblicato 14 febbraio 2022

Buongiorno, le riscrivo in quanto non ho la certezza di averle inviato la risposta.

La ringrazio innanzitutto per la cortese risposta ma vorrei avere, inoltre, un paio di puntualizzazzioni:

  • Chi può fare l'accesso al fascicolo e dove lo può fare,  in quanto il sottoscritto, coproprietario non pignorato non è parte un causa in quanto Equitalia non ha mai fatto la comunicazione ?
  • Che cosa intende con la frase " Il tempo trascorso ci fa essere ottimisti " ?

La ringrazio nuovamente per il tempo che mi vorrà dedicare.

Distinti saluti

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Il fatto che lei non abbia ricevuto gli avvisi di cui all'art. 599 cpc non vuol dire che lei non sia parte del procedimento. Ad oggi non lo è, ma ha tutto il diritto di farlo costituendosi.

Al momento, la cosa da fare è quella chiedere ed ottenere (tramite un legale) accesso al fascicolo telematico, se ancora pendente.

ludovico61 pubblicato 17 febbraio 2022

Grazie per la cortese risposta, contatterò un legale e vedremo come procedere.

inexecutivis pubblicato 18 febbraio 2022

Grazie a lei

vincdec10 pubblicato 18 febbraio 2022

Buonasera.

Le problematiche debitorie/creditorie in sede di esecuzione forzata possono essere risolte mediante l'accordo in sede di  procedimento dimediazione civile?

robertomartignone pubblicato 20 febbraio 2022

La mediazione è inapplicabile in merito a procedure esecutive .

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

Esatto, la mediazione non si applica alle procedure esecutive.

ludovico61 pubblicato 24 febbraio 2022

Buongiorno, ho contattato un legale che mi ha preventivato, per arrivare allo scioglimento della comunione, una parcella di 20.000 euro comprensive di perizia. Questo importo è tutto a carico mio o come avete già risposto "

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2018

 

A nostro avviso le spese della divisione endoesecutiva devono essere ripartite pro quota tra tutti i comproprietari.

 

È questo l’orientamento che prevale nettamente in dottrina e che si registra anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino 3 dicembre 2002). "

Vi ringrazio anticipatamente.

 

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

Grazie a lei!

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