Rispondiamo all'interrogativo osservando che è impossibile che vi sia un pignoramento di quota e che i comproprietari non siano avvertiti.
L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
La finalità dell’avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, con la conseguenza che i comproprietari non hanno interesse ad agire rispetto a questa omissione, non essendone pregiudicati (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145).
È evidente, sul punto, che analoga funzione svolge la nota di trascrizione del pignoramento, sicché il predetto avviso perde una porzione della sua importanza nel caso di pignoramento immobiliare, poiché la funzione di pubblicità è assicurata dalla trascrizione, che rende inefficace la divisione trascritta dopo la trascrizione del pignoramento, secondo quanto previsto dagli artt. 2913, 2914, n. 1), e 2915, comma secondo, c.c. (lo stesso vale per una domanda di divisione giudiziale trascritta dopo l’iscrizione di ipoteca).
Viceversa, la previa trascrizione della domanda di divisione rende opponibile il risultato divisionale ai creditori. Essi in tal caso sono tutelati dalla possibilità di partecipazione a tale divisione, prevista dall’art. 1113, comma primo, c.c..
Secondo una risalente pronuncia della Corte di cassazione l’avviso ai comproprietari non conosce equipollenti: "Nell’esecuzione forzata su beni indivisi l’avviso dell’avvenuto pignoramento agli altri comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Pertanto il creditore procedente deve necessariamente curare che esso venga notificato anche se i comproprietari abbiano conoscenza del pignoramento per essersi trovati presenti all’atto. Ed ove non vi abbia provveduto pur sapendo che i beni si appartenevano solo pro quota al debitore egli è da considerare in mala fede e, perciò, tenuto al risarcimento dei danni a norma dell’art. 2920, ultimo alinea, cod. civ." (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1966, n. 170). Tuttavia, l'eventuale notifica del solo pignoramento anche ai comproprietari li renderebbe incapaci di indicare un pregiudizio reale e concreto in conseguenza dell'omessa notifica dell’avviso.
Diverso dall'avviso ai creditori è l'invito che ad essi deve essere rivolto ai sensi dell’art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che “gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 del codice”. Normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari, il che può generare qualche confusione.
Il distinguo, tuttavia, deve essere chiaro: l’avviso ai comproprietari tutela i creditori; l’invito a comparire tutela il contraddittorio con gli altri interessati, primi fra tutti i comproprietari non esecutati, dal che si comprende la sua fondamentale importanza.