Pignoramento delle somme depositate sul libretto di procedura esecutiva

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  • Ultimo messaggio 17 aprile 2021
enricocolasanti pubblicato 15 aprile 2021

Buongiorno, propongo il seguente quesito.

Sono creditore, in forza di Decfeto di liquidazione compensi CTU, di due parti processuali in un giudizio definito con sentenza. La parte processuale vittoriosa ha promosso espropriazione immobiliare contro l'altra (sconfitta). Quest'ultima è stata ammessa alla conversione del pignoramento e versa mensilmente sul libretto le rate fissate dal G.E.  Ho presentato ricorso per intervento all'orché era già stata disposta la conversione e gran parte delle rate eranos state versate. Ad oggi sul libretto vi sono somme che  non copropno il mio credito. Chiedo : essendo creditore di entrambe le parti (debitrici solidali) potrei pignorare le somme sul libretto della procedura e per il residuo credito chiedere al G. E. di disporre la vendita dcel bene pignorato ? Nel caso in cui potessi pignorare le somme sul libretto della procedura potrei procedere nelle forme del p.p.t. ?

Vi ringrazio molto

Enrico Colasanti 

inexecutivis pubblicato 17 aprile 2021

Purtroppo non potrà agire contro il debitore esecutato poiché questi, allorquando viene ammesso al beneficio della conversione, ha diritto a veder dichiarata estinta la procedura con il pagamento dell'intera somma. Secondo la giurisprudenza, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. Civ”. (Cass. Sez.3, 24.1.2012, n. 940 del 24/01/2012).

Nel caso prospettato si potrà spiegare intervento a norma dell’art. 511 c.p.c. a mente del quale il creditore del creditore potrà chiedere di essere sostituito a questi e partecipare alla distribuzione del ricavato.

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