Pignoramento dell'usufrutto. Procedura.

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  • Ultimo messaggio 20 luglio 2019
giorgio33343@tiscali.it pubblicato 17 luglio 2019

Sono nudo proprietario di una abitazione.L'usufrutto è stato pignorato per debiti dell'usufruttuario. Pongo le seguanti domande:

1-Viene messo all'asta solo l'usufrutto o l'intero immobile? E in questo caso non si tratta di "iura in re aliena?"

2-Sempre nel caso dell'intero immobile messo all'asta come vengono divise le spese del procedimento? La mia parte, non gravata da debiti, vale molto più dell'usufrutto.

3-In corso di procedimento posso chiedere di riscattare l'usufrutto al prezzo di stima? E in tal caso devono essere daccordo tutti i creditori dell'esecutato? E sempre in tal caso devo pagare il prezzo dell'usufrutto o il prezzo dell'intero immobile per poi avere in restituzione la mia parte?

4-Se dopo il pignoramento e prima della vendita l'usufruttuario esecutato muore che cosa succede?

Ringrazio

                                                                  Giorgio de Pelca

inexecutivis pubblicato 20 luglio 2019

Sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l’usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l’art. 326, comma primo, c.c., sottrae all’esecuzione forzata da parte dei creditori.

Quindi, se è stato pignorato l'usufrutto, solo questo verrà posto in vendita.

Quanto al riscatto da parte del proprietario, si tratta di possibilità che va esclusa.

egli, tuttavia, potrà partecipare alla vendita e formulare offerte di acquisto.

Poiché ai sensi dell’art. 979, comma primo, c.c. “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario”, se è posto in vendita il diritto di usufrutto, esso comunque, al più tardi, si estinguerà alla morte dell’usufruttuario originario, dovendosi solo precisare che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

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