Pignoramento bene caduto in successione

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2021
pamelabracalente pubblicato 31 marzo 2021

Buongiorno, in qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita mi trovo a sottoporvi la seguente questione. Il lotto pignorato è costituito da un'unità immobiliare caduta in successione per decesso di uno dei due comproprietari. Gli eredi, benchè abbiano accettato l'eredità con atto regolarmente trascritto, non hanno, a distanza di 4 anni, presentato la denuncia di successione e pertanto l'immobile catastalmente risulta intestato al defunto. Il pignoramento risulta trascritto contro gli eredi ed anche il Giudice dell'Esecuzione conviene sulla regolarità della notifica. Tuttavia si pone a mio avviso un problema relativo al trasferimento del bene in caso di aggiudicazione: trascrivendo il decreto di trasferimento e chiedendo contestualmente la voltura catastale, quest'ultima verrebbe respinta per mancanza di passaggi intermedi. Sentito il castasto quest'ultimo mi riferisce che non è possibile chiedere la voltura sulla base dell'accettazione dell'eredità, anche se regolarmente trascritta. L'ufficio denuncie di successione mi riferisce che gli eredi sono obbligati a presentare la prescritta denuncia, ma di fatto non hanno provveduto e di certo non hanno interesse a farlo. Mi chiedo: può il Giudice dell'Esecuzione ordinare al C.T.U. di procedere alla presentazione della denuncia di successione e contestuale voltura catastale per conto degli eredi accettanti, onde ripristinare la corretta intestazione catastale? In che modo altrimenti si potrebbe risolvere la situazione sopra descritta? Grazie.

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2021

Rispondiamo alla domanda osservado che a nostro avviso la procedura può certamente seguire il suo corso.

Siamo anche d'accordo sulla possibilità che, al cospetto di un formale rifiuto dell'agenzia del territorio, il giudice dell'esecuzione potrebbe, con oneri a carico della procedura, disporre la regolarizzazione catastale.

Non siamo tuttavia convinti dela fatto che in assenza della dichiarazione di successione non si potrà procedere alla voltura catastale in favore dell'aggiudicatario, il quale non può essere pregiudicato dall'inadempimento del soggetto obbligato (in questo caso gli eredi), per il quale rimarranno ferme le sanzioni legate all'omesso adempimento fiscale.

Infatti, ai sensi dell'art. 48, comma secondo,  d.lgs 31/10/1990, n. 346 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i pubblici ufficiali  non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione, ma la norma prevede espressamente che essa non si applichi ai giudici ed agli arbitri.

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