Dal combinato disposto degli artt. 26 e 521-bis c.p.c. si ricava (secondo i più) la regola per cui giudice competente in materia di pignoramento di beni mobili registrati è il giudice del luogo del in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, se il pignoramento viene eseguito nella forma documentale di cui all’at. 521-bis c.p.c., mente nel caso di pignoramento “diretto” ex art, 518 c.p.c. il giudice competente è il giudice del luogo in cui la cosa si trova.
Nel caso di specie, dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento che probabilmente si è trattato di un pignoramento eseguito nella forma documentale, per cui giudice competente è quello del luogo di residenza del debitore.
A questo punto suggeriamo di operare traendo spunto dalla previsione di cui all’art. 521-bis, comma quarto c.p.c., a mente del quale decorsi dieci giorni dalla notifica pignoramento, ove il debitore non abbia spontaneamente consegnato il bene all’IVG, gli organi di polizia che accertino la circolazione del veicolo o comunque lo rinvengano, procederanno al ritiro della carta di circolazione e lo consegneranno all’IVG del luogo in cui il bene è stato rinvenuto; questo vuol dire che l’IVG consegnatario potrebbe essere diverso da quello deputato alla vendita.
Quindi, decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento, si potrà chiedere che gli organi di polizia ritirino la carta di circolazione e consegnino il bene all’IVG del luogo in cui il bene si trova.