inexecutivis
pubblicato
19 aprile 2021
La risposta alla domanda formulata si ricava dalla lettura dell’art. 513, comma secondo, c.p.c. il quale nel disciplinare le modalità attraverso le quali si compie il pignoramento mobiliare stabilisce che “Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica”.
È quindi possibile che, per ricercare cose da pignorare, l’ufficiale giudiziario possa “frugare” tra i beni del debitore.
Nell'espletamento della suddetta attività l'ufficiale giudiziario (quale organo esecutivo esercente un ufficio di diritto pubblico) deve, naturalmente, tener presenti i vincoli di assoluta impignorabilità (che investono i beni indicati nell'art. 514 c.p.c.), quelli di relativa impignorabilità (previsti dall'art. 515 c.p.c.) e quelli derivanti da particolari circostanze di tempo (contemplati dall'art. 516 c.p.c.). Nella scelta delle cose da pignorare egli deve privilegiare i beni che ritiene di più agevole ed immediata liquidazione, parametrando il loro valore di realizzo a quello corrispondente all'importo del credito precettato aumentato della metà (anche in relazione alla potenziale copertura degli eventuali interventi di altri creditori). In ogni caso l'organo esecutivo deve dare prevalenza al danaro contante, agli oggetti preziosi, ai titoli di credito oltre che agli altri beni che appaiono di sicura liquidabilità.