Pignoramento auto

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  • Ultimo messaggio 19 aprile 2021
adolfo pubblicato 14 aprile 2021

Buongiorno,

anche se passero' per il cattivo di turno, ho fatto pervenire al mio debitore , un atto di precetto per la somma di euro 15 mila.

Vorrei chiedere, se il debitore, in questi 10 giorni di tempo possa materialmente vendere la sua auto oppure in virtu' dell'atto di precetto la vendita sarebbe da considerare nulla.

Voci mi giungono...che si sta liberando di tutto...l'auto avrebbe un valore di circa 11 mila euro

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 17 aprile 2021

Purtroppo se il bene viene alienato a titolo oneroso prima della notifica del pignoramento il pignoramento non è possibile iniziare l’esecuzione su quel bene, se non previo esperimento di un’azione revocatoria a norma dell’art. 2901 c.c. in queste situazioni però il sistema offre uno strumento di protezione preventiva rappresentato dall’art. 482 c.p.c. a norma del quale il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

alessandroartefatto pubblicato 17 aprile 2021

Buongiorno, sono in una situazione simile, io però vorrei domandare, se il mio avvocato può dire al U.G in sede di pignoramento mobiliare, di rovistare o far rovistare nell'armadio, di cercare casseforti nascoste nell'abitazione del mio debitore, di alzare i materassi, spostare i letti, insomma come una vera e propria perquisizione.Il debitore ha i miei soldi e vorrei che me li restituisse, io so che per forza di cose deve averli in casa sua.

Non mi interessano i mobili per intenderci quelli sono suoi e se li tenesse. (sono vittorioso di sentenza civile non penale)

Se ho sbagliato a scrivere in questo post chiedo scusa e non si verificherà più.

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2021

La risposta alla domanda formulata si ricava dalla lettura dell’art. 513, comma secondo, c.p.c. il quale nel disciplinare le modalità attraverso le quali si compie il pignoramento mobiliare stabilisce che “Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica”.

È quindi possibile che, per ricercare cose da pignorare, l’ufficiale giudiziario possa “frugare” tra i beni del debitore.

Nell'espletamento della suddetta attività l'ufficiale giudiziario (quale organo esecutivo esercente un ufficio di diritto pubblico) deve, naturalmente, tener presenti i vincoli di assoluta impignorabilità (che investono i beni indicati nell'art. 514 c.p.c.), quelli di relativa impignorabilità (previsti dall'art. 515 c.p.c.) e quelli derivanti da particolari circostanze di tempo (contemplati dall'art. 516 c.p.c.). Nella scelta delle cose da pignorare egli deve privilegiare i beni che ritiene di più agevole ed immediata liquidazione, parametrando il loro valore di realizzo a quello corrispondente all'importo del credito precettato aumentato della metà (anche in relazione alla potenziale copertura degli eventuali interventi di altri creditori). In ogni caso l'organo esecutivo deve dare prevalenza al danaro contante, agli oggetti preziosi, ai titoli di credito oltre che agli altri beni che appaiono di sicura liquidabilità.

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