Piccole migliorie su immobile pignorato

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  • Ultimo messaggio 02 marzo 2020
Patri pubblicato 26 febbraio 2020

Buonasera, sintetizzo il caso:

 

Il custode giudiziario di un immobile industriale cat. D/8 pignorato dove l'esecutato (una società) svolge ancora ad oggi la propria attività (visto che ha chiesto la conversione del pignoramento),  come deve comportarsi se l'esecutata Società vuole effettuare dei piccoli lavori sull'immobile e delle piccole migliorie ?  Deve semplicemente relazionare al giudice sui lavori svolti (anche se trattasi di piccoli lavori ? ); oppure deve impedire che queste piccole migliorie vengano effettuate in assenza di apposita autorizzazione del G.E. (e quindi il custode deve, oltre a relazione, anche chiedere al ge che venga rilasciata autorizzazione ad effettuarle ) ??

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2020

È opinione unanimemente condivisa quella per cui il custode conserva ed amministra l’immobile pignorato. L’affermazione ha un preciso fondamento normativo, che si rinviene nell’art. 65 c.p.c.

Il successivo art. 67 dispone poi che il custode “è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Inoltre, il custode soggiace alla generale disciplina da responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c..

Vhiaramente, affinché il custode sia chiamato a rispondere è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, (potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità del fabbricato). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

Fatta questa premessa, riteniamo che sebbene le attività descritte non sembrino arrecare danni all’immobile, il custode deve interrogarsi in ordine alla eventualità che esse possano arrecare danni a terzi. Ove sia così, dovrà intimare all’occupante di astenersi dal proseguirle.

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