inexecutivis
pubblicato
04 aprile 2019
Rispondiamo alla domanda osservando che l’intervento dei creditori in seno ad una procedura esecutiva costituisce una vera e propria domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, cui deve essere allegato i titolo esecutivo comprovante il credito (se l'intervento si fonda su credito portato da scritture contabili, occorre depositare insieme al ricorso, l’estratto autentico notarile delle scritture medesime).
Peraltro, proprio perché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale, si ritiene che sia necessaria la difesa tecnica, per cui il ricorso per intervento deve essere sottoscritto dal difensore del creditore e non dalla parte personalmente (Cass., 7.12.1997, n. 6603), con la conseguenza che un intervento effettuato dal creditore personalmente costituisce un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, atto che non può essere sanato dalla successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato, potendo al più costituire un intervento tardivo, ove ne abbia i requisiti.
Se così è, riteniamo che il creditore che intenda far valere un privilegio (cioè il diritto ad essere preferito ad altri nella distribuzione del ricavato) abbia l’onere di indicarlo, dovendo essere, al contrario, trattato alla stregua di un creditore chirografario.
Venendo al caso prospettato nella domanda, se dalla nota di iscrizione ipotecaria depositata si ricava che il credito in relazione al quale è stato spiegato l’intervento è quello in forza del quale è stata iscritta ipoteca, di essa dovrà tenersi inevitabilmente conto in sede di riparto, poiché la prelazione risulta ex actis.
In caso contrario, il credito andrà collocato al chirografo.