Piano di riparto - creditore fondiario e interventi SERIT

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emyali pubblicato 06 ottobre 2021

Salve,

in qualità di professionista delegato alla vendita mi accingo a predisporre la bozza del progetto di distribuzione per una procedura esecutiva immobiliare in cui vi è un creditore fondiario con ipoteca di primo grado (creditore procedente) e più interventi della SERIT. Dagli estratti di ruolo sono stati indicati più di un centinaio di codici tributo.

Data l’oggettiva impossibilità di indicarli tutti vorrei sapere come fare per capire quali potrebbero essere crediti assistiti da privilegi speciali ex art. 2780 c.c.. A titolo esemplificativo, i codici tributo 0630 e 0750 (entrambi indicati negli estratti di ruolo in mio possesso) rientrano in una delle categorie elencate nell’art. 2780 c.c.?

Parimenti, i codici tributo 1L35, 1L37 e 1F03 godono di una qualche causa di prelazione?

Quelli appena citati sono solo una minima parte dei codici tributo indicati dalla SERIT. Va paeraltro specificato che nella note di credito la SERIT non accenna ad alcun privilegio.

Altro chiarimento: al di là della tipologia del tributo, le spese per “diritti ed aggio dell’agente di riscossione” vanno inserite nel riparto tra quelle in prededuzione ex art. 2770 c.c.?

Grazie.

 

Avv. Emiliana Alì

 

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inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2021

La questione va affrontata considerando tributo per tributo.

Proviamo a fornire le coordinate per orientarsi.

Occorre partire dalla premessa per cui non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell’art. 2746 c.c. a norma del quale “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente”.

Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:

- crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);

- crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);

- crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell’agente per l’ultimo anno;

- crediti del coltivatore diretto, crediti dell’impresa artigiana;

- crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);

- crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)

- crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli altri privilegi speciali immobiliari (tutti gli altri) invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari.

vincdec10 pubblicato 20 ottobre 2021

Buonpomeriggio.

Il creditore pignoratizio che ha un credito ipotecario garantito da contratto di pegno,  ha un privilegio generale o speciale nei confronti degli altri creditori ipotecari (banca, agenzia entrate) ?

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2021

Pegno ed ipoteca sono sempre speciali, percchè riguardano lo specifico bene sul quale gravano

vincdec10 pubblicato 23 ottobre 2021

Ok grazie per la spiegazione.

Ma il creditore pignoratizio che abbia un credito ipotecario garantito appunto da  contratto di pegno, può partecipare,intervenire in una procedura esecutiva immobiliare?

inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Si, certamente.

vincdec10 pubblicato 25 ottobre 2021

Bene. Con quale mezzo potrebbe intervenire nell'esecuzione? Attraverso normale ricorso? In caso di compartecipazione di altri creditori ipotecari...avrebbe diritto di prelazione?

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2021

Esattamente. Deve intervenire con un normale ricorso. Quanto al concorso, ricordiamo che l'ipoteca iscritta prima prevale su quelle iscritte successivamente, a norma dell'art. 2852 e ss. c.c.

vincdec10 pubblicato 01 novembre 2021

capisco, ma egli ha già notificato l'intimazione al debitore ai sensi dell'art 2797 cc e dunque

non potrebbe richiedere in alternativa alla vendita, in via di prelazione sugli altri creditori, l'assegnazione   dell'immobile di cui all'art 2798 cc?

Questo in quanto egli ha un contratto di pegno del credito  con data certa, regolarmente notificato ed accettato dal debitore.

inexecutivis pubblicato 04 novembre 2021

no, la soluzione non è praticabile.

vincdec10 pubblicato 04 novembre 2021

E dunque dovrebbe rinunciare all'autotutela esecutiva di cui all'art 2797,accodandosi con gli altri creditori senza poter esercitare il suo diritto di prelazione?

Specifico che il debitore ha permesso per iscritto nel contratto di pegno di dare in  sostituzione della garanzia  di credito,l'immobile che attualmente è oggetto di procedura esecutiva.

Le spese oggetto del credito, ricadono tra quelle previste per la espropriazione, conservazione e la manutenzione della cosa oggetto di pegno.

sophia pubblicato 07 gennaio 2022

Salve, 

il creditore intervenuto che ha come titolo una cambiale ipotecaria del 2011,  partecipa alla distribuzione dopo il fondiario ma prima dei chirografari, o atteso che la cambiale si prescrive dopo tre anni partecipa nello stesso grado dei chirografari? 

Grazie mille

 

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2022

Non siamo certi di aver ben compreso la domanda, ma se ci si intende riferire, come ci sembra, alla prescrizione triennale dell’azione diretta, osserviamo che secondo la giurisprudenza detta prescrizione comporta che il creditore assistito dalla garanzia ipotecaria concorre nella distribuzione del ricavato alla stregua di un creditore chirografo, sebbene la giurisprudenza che si sia pronunciata in questi termini, sebbene mai smentita, sia piuttosto risalente (Cass. 1724/1980; Cass. 3145/1977; Cass. 3252/1972).

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