Perizia errata su conformità urbanistica - possibile sanzione in arrivo

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stefano.chiudovenia pubblicato 21 ottobre 2020

Buongiorno a tutti e complimenti per il forum e per le risposte sempre ineccepibili.

Io, mia moglie e il nostro bambino di 5 mesi siamo purtroppo finiti in un incubo...questa la situazione:

- A giugno 2019 ci aggiudichiamo un immobile per 199'000€, a novembre saldiamo tramite mutuo, a dicembre arriva il Decreto di Trasferimento. La liberazione dell'immobile avviene solamente 3 settimane fa a seguito del blocco causa virus.

- Si tratta di una casa a schiera su 3 piani più interrato, in un complesso di 10 abitazioni analoghe. Permesso di costruire di ottobre 2004, vendita al primo proprietario (poi esecutato nel 2018) ultimata nel 2008, agibilità richiesta nel 2012.

- Finalmente entriamo e iniziamo a fare tutti i lavori che avevamo in mente a ritmi frenetici. Arriviamo al giardino e siccome vorremmo mettere degli autobloccanti a sostenere una piccola scarpata, per sicurezza andiamo all'Ufficio Tecnico del Comune per chiedere se è necessario un permesso. Il tecnico dell'UT sgancia la bomba: "Sapete dei problemi urbanistici relativi a questo complesso?". Cadiamo dal pero, in quanto sulla perizia del CTU (incaricato dal Tribunale), che ha anche fatto un accesso agli atti, è indicata nessuna difformità urbanistica/edilizia/catastale...proprio per questo abbiamo acquistato con una certa sicurezza su questo punto.

- Questo il nocciòlo: a ottobre 2004 il progetto presentato con permesso di costruire rispettava il PGT in vigore e quindi il cantiere è iniziato...ma a novembre 2004 è stato varato un nuovo PGT, che rendeva il progetto non conforme per altezza massima e cubatura massima. Il Comune tuttavia non ha sollevato problemi e l'impresa costruttrice ha proceduto con i lavori inconsapevole. La questione è emersa a partire dal 2005 durante una battaglia legale iniziata da un vicino e passata poi anche nelle mani di TAR e Consiglio di Stato. Da quanto ho capito, prima della validazione di un nuovo PGT esiste comunque un periodo di salvaguardia in cui bisogna già rispettare i nuovi canoni urbanistici. Di conseguenza è stato annullato a posteriori il permesso di costruire ed emesso l'ordine di demolizione per i volumi/altezze eccedenti, di difficile applicabilità in quanto è impossibile stabilire cosa demolire e cosa no mantenendo la stabilità degli edifici (nel frattempo abitati da famiglie). Nel 2010 il Comune prospetta quindi una sanzione di 467'000€, probabilmente da dividere sugli attuali 10 proprietari, inclusi quindi anche noi. 47k per abitazione insomma, una follia avendo comprato all'asta per risparmiare (neanche tanto).

- Tutto era già presente negli atti a cui ha avuto accesso il CTU nel 2018, ma nulla è stato segnalato in perizia, nonostante si trattasse di non conformità urbanistica (è esplicita in perizia l'indicazione "nessuna difformità urbanistica" invece). Io e mia moglie in questi giorni abbiamo avuto accesso agli atti ed era evidente la magagna anche se non siamo esperti, è dedicato un intero faldone alla controversia.

In caso venga comminata questa sanzione, è normale che dobbiamo pagarla noi? Proprietari da meno di un anno ed entrati in casa da 3 settimane, che ci siamo fidati:

- del Comune che non ha fatto notare nel 2004 che il permesso di costruire non rispettava il nuovo PGT imminente

- dell'impresa costruttrice che non ha verificato il rispetto del PGT imminente

- del Comune che pare abbia concesso agibilità per silenzio/assenso nel 2012, senza far notare il problema urbanistico

- del CTU incaricato dal Tribunale che in perizia, a seguito di accesso agli atti, non ha segnalato il problema urbanistico

In definitiva, come possiamo tutelarci? L'annullamento del permesso di costruire in autotutela da parte del Comune non dovrebbe essere possibile solo fino a 18 mesi dal rilascio, come riportato qui sotto?

art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124, ha costituito un importante presa di posizione da parte del legislatore, l'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 è stato così modificato "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo". Dunque è stato previsto un termine "comunque non superiore a diciotto mesi", entro cui il provvedimento può essere annullato in autotutela. Decorso il termine non potrà più essere legittimamente esercitato il potere di ritiro per vizi di legittimità.

Venerdì abbiamo un primo appuntamento con un legale, ma vorrei avere anche un vostro parere da esperti.

Grazie mille per il vostro supporto.

Stefano

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inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2020

Purtroppo la pluralità di atti che si sono susseguiti nella vicenda non ci consente di offrire una risposta capace di fornire una opinione consapevole.

Certamente esiste il così detto “principio di salvaguardia”, tale per cui non possono essere rilasciati titoli edilizi conformi alle prescrizioni urbanistiche vigenti ma difformi a prescrizioni in corso di adozione.

Certamente il silenzio assenso può avere una efficacia “sanante” se ad esso non segue, entro un certo periodo di tempo, un provvedimento di autotutela.

Occorrerebbe in particolare comprendere quali questioni sono state prospettate dinanzi al TAR, ma crediamo che se è stato successivamente emesso l’ordine di demolizione (o se questo non sia stato mai impugnato) il comune abbia ragione.

L’art. 31, comma 3 d.P.R. 380/2001 prevede che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. È vero che la norma individua il destinatario dell’ordine di demolizione nel “responsabile dell’abuso, ma la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 37) ha affermato che questo obbligo si trasmette all’acquirente.

stefano.chiudovenia pubblicato 26 ottobre 2020

Grazie per la risposta.

Si può configurare colpa nel CTU incaricato dal tribunale, non avendo indicato difformità urbanistiche in perizia (che ci avrebbero fatto optare per un altro immobile), difformità che erano palesi avendo avuto anche accesso agli atti?

In questo caso, quali tutele avremmo?

Grazie ancora

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2020

Il perito stimatore soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

stefano.chiudovenia pubblicato 27 ottobre 2020

Grazie ancora del supporto, nel frattempo ci siamo rivolti ad un legale e vediamo come si evolverà la situazione.

Complimenti nuovamente per il servizio.

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2020

grazie a lei.

Ci aggiorni!

stefano.chiudovenia pubblicato 09 dicembre 2020

Piccolo aggiornamento: il Comune ha fatto un passo indietro, forse anche perchè comnplice in tutta la storiaccia, e ci ha informato che il procedimento non andrà avanti. Meglio così!

inexecutivis pubblicato 10 dicembre 2020

Ottimo, e grazie per l'aggiornamento!

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