PERIZIA ERRATA IMMOBILE NON SANABILE

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
giuspug pubblicato 24 febbraio 2022

Buongiorno, scusate, ho acquistato all'asta un immobile non conforme alla normativa urbanistica per un abuso edilizio, ma apparentemente sanabile , come riportato nella perizia del perito del tribunale .

Purtroppo non avendo liquidità disponibile ho lasciato trascorrere il tempo previsto dal tribunale per un eventuale sanatoria , ripromettendomi di farlo non appena avrei avuto disponibilità .

Così è stato , infatti successivamente ho predisposto il risanamento ma l'ingeniere ha constatato una mancanza di mt.2 dal muro alla strada , ne erano previsti 8mt...ma ce ne sono solo 6mt, non riportato nè nella perizia del tribunale nè in altri atti , e risolvibile solo buttando giù l'immobile e ricostruendolo 2mt indietro.

Pertanto mi chiedevo se ci fosse qualche possibilità, tramite il giudice , di riapertura dei tempi per il risanamento naturalmete a mio carico , oltre i 120gg previsti di legge dopo l'acquisto.

Ringraziandovi per la disponibilità , cordiali saluti

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robertomartignone pubblicato 24 febbraio 2022

Quando potrà lo sanerà . 

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

L’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo aver previsto che sono nulli gli atti di trasferimento aventi ad oggetto immobili la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, qualora da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, previsa che questa nullità non riguarda i trasferimenti che avvengono in seno alle procedure esecutive. Prevede inoltre che l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

Detto questo, occorre tenere conto del fatto che ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Ed allora, in questi casi il termine dei 120 giorni non viene in considerazione perché la sanatoria può essere richiesta in ogni momento, e l’aggiudicatario potrà presentarla così come poteva farlo l’esecutato.

Questo termine invece rileva quando sono già decorsi i termini entro i quali il precedente proprietario poteva presentare istanza di sanatoria “ordinaria”, termini che sono fissati dall’art. 36, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa”, la domanda in sanatoria può essere presentata “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3 [novanta giorni dall'ingiunzione di demolizione], 33, comma 1[congruo termine stabilito dal dirigente per la rimozione o demolizione], 34, comma 1[congruo termine stabilito dal dirigente per la rimozione o demolizione], e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.

robertomartignone pubblicato 24 febbraio 2022

E quindi nel caso prospettato ? 

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

Ne caso prospettato, se i termini di cui all'art. 36 comma primo dpr 380/2001 non sono spirati, poichè il comune non si è ancora attivato, il termine dei 120 giorni non rileva e la sanaoria potrà essere presentata in ogni momento. Se invece alla data del decreto di trasferimento il procedimento è già iniziato, occorre rispettarlo.

robertomartignone pubblicato 26 febbraio 2022

Perfetto , grazie .

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

grazie a lei!

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