inexecutivis
pubblicato
22 gennaio 2022
A nostro giudizio, la visita dell’immobile (riconosciuta dall’art. 560 c.p.c.) deve essere garantita anche mediante l’ausilio di un perito.
In primo luogo, allo stesso modo in cui questo tipo di analisi avviene nelle vendite che si svolgono nell’ambito dei normali traffici commerciali, nulla esclude che l’interessato all’acquisto proceda alla visita di un immobile accompagnato da una persona di sua fiducia, ed anzi in alcuni casi questo potrebbe essere addirittura necessario (si pensi alla vendita di un complesso industriale, rispetto al quale l’interessato potrebbe avere la necessità di far esaminare dai propri tecnici lo stato degli impianti).
In secondo luogo, se la vendita esecutiva vuole essere davvero competitiva e porsi quale canale alternativo alle vendite negoziali, occorre che la stessa si muova secondo le stesse logiche, laddove è possibile, e dunque la visita dell’immobile deve essere consentita anche a personale di fiducia dell’interessato, il quale ben potrebbe decidere di delegare ad altri il diritto che gli viene riconosciuto dall’art. 560.
Ovviamente, anche qui è necessario evitare di esporsi a strumentalizzazioni, sicché ove l’interessato voglia delegare ad altri l’esercizio del diritto di esame dell’immobile, il custode potrà pretendere che questi soggetti siano muniti di delega scritta. Parimenti, chi si presenta a visionare l’immobile in nome e per conto di altri dovrà esibire formale procura.