perizia

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2021
zenahari@gmail.com pubblicato 03 novembre 2021

Buongiorno,

L'Art. 40 comma 6° della Legge 28/2/1985 n° 47 prevede "...la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile..." ma nella perizia inica quanto segue: 

"Tali accertate difformità non pregiudicano l’alienabilità 

del bene in quanto esse sono sanabili da parte dell’aggiudicatario con 

un’istanza di sanatoria, da inoltrarsi inderogabilmente entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione, al Servizio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune 

di Ravenna - avvalendosi dei disposti di cui all’Art. 40 comma 6° della 

Legge 28/2/1985 n° 47 e dall’art. 46 comma 5° del D.P.R. n°  380 del 

6/6/2001."

è un motivo di reclamo ? ..inefficacia dell'offerta oppure decadenza dell'aggiudicazione ?

grazie

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robertomartignone pubblicato 03 novembre 2021

Nessuno dei tre casi , semplicemente indica come sanare delle irregolarità edilizie , prassi piuttosto comune .

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

L'Art. 40 comma 6° della Legge 28/2/1985 n° 47 è stato superato dall’art. 46, comma quinto, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), il quale prevede che “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.

In ogni caso, non vediamo dunque motivi di motivi di invalidazione della vendita.

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