inexecutivis
pubblicato
04 maggio 2018
La risposta alla domanda formulata deve prendere le mosse dalla lettura del D.M. 27/11/2012, n. 265, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Questo decreto all’art. 4 prevede che “Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220., aggiungendo all’art. 7 che “Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti”.
Le aliquote contributive sono state successivamente aggiornate Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la delibera n. 34 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato in data 22 marzo 2013 (GU n.133 del 8-6-2013).
Pertanto, con effetto dal 01.1.2014, per gli atti di valore fino a 37.000,00 euro di cui all'allegato A del D.M. 265/2012 l'aliquota previdenziale scenderà al 22% mentre per tutti i restanti atti la nuova aliquota è stata fissata nella misura del 42%.
Ovviamente, come detto, queste percentuali sono ridotte, in eguale misura, quando la legge stabilisce una riduzione degli onorari notarili.