La legge finanziaria del 2017 ha allargato le maglie delle agevolazioni fiscali riconosciute agli acquisti immobiliari compiuti in sede esecutiva e concorsuale.
Com’è noto, l’art. 16 comma 1 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49 disponeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiarasse che intendeva trasferirli entro 2 anni. Il comma due aggiungeva che se la condizione del ritrasferimento entro il biennio non si fosse realizzata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
Per effetto dell’art. 1, comma 32, lett. a) e b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il termine di due anni è stato elevato a 5. Dunque, l’impresa, ha cinque anni di tempo, e non più due per ritrasferire il bene e mantenere così i benefici di cui ha goduto.
Queste disposizioni si applicheranno ai trasferimenti eseguiti fino al 30 giugno 2017 (art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232).